Il CdS si pronuncia sul ricorso in materia di appalti per messa in sicurezza della discarica di Francavilla Fontana
Pubblicato il: 4/29/2023
Nel contenzioso, le società TM. E. Termomeccanica Ecologia S.p.a. e TM. H.P. Termomeccanica Holding Partecipazioni S.r.l sono affiancate dagli avvocato Alberto Bianchi e Andrea Fatappiè; il Comune di Francavilla Fontana è difeso dall'avvocato Vito Agresti; la Provincia di Brindisi è assistita dall'avvocato Mario Marino Guadalupi e la società Daneco Impianti S.p.A. è rappresentata dall'avvocato Andrea Abbamonte.
Le società TM.E. e TM.H.P. hanno avanzato ricorso per l'annullamento, ovvero la riforma, della sentenza del T.a.r. Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. I, 23 aprile 2015, n. 1354, che ha respinto il ricorso n. 1718/2014 R.G. proposto per l’annullamento degli atti e provvedimenti, concernenti la definizione degli interventi per la messa in sicurezza di emergenza, realizzazione delle opere di chiusura, sistemazione finale e gestione post-chiusura della discarica situata in Comune di Francavilla Fontana, contrada Feudo Inferiore.
In particolare: del verbale 10 aprile 2014, conosciuto il giorno 6 maggio 2014, con il quale la Conferenza di servizi decisoria convocata presso la Provincia di Brindisi ha individuato il Comune di Francavilla Fontana quale autorità competente ad emanare l’ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50 del T.U. 18 agosto 2000 n.267 e 191 d. lgs. 3 aprile 2006 n.152 e come ente più idoneo ad attivare le procedure tecnico amministrative per la realizzazione degli interventi di rimozione e smaltimento del percolato, colmamento del bacino centrale e successiva copertura con capping provvisorio in via sostitutiva e in danno della società Francavilla Ambiente.
Inoltre, dell’ordinanza 6 maggio 2014 n.142, con la quale il Commissario straordinario presso il Comune di Francavilla Fontana ha ordinato, fra gli altri, alla società TM. E. S.p.a. di procedere senza indugio all'allontanamento del percolato ed al colmamento del cratere presenti in discarica secondo le modalità stabilite nel corso della conferenza di servizi 10 aprile 2014 di cui sopra, e ha diffidato le società destinatarie del provvedimento, fra cui la stessa TME, in solido fra loro e per quanto di loro competenza a dare inizio entro quindici giorni alle opere di chiusura definitiva dell'intera discarica, con conseguente avvio della post-gestione trentennale, secondo il progetto approvato dal Commissario delegato con decreto 23 dicembre 2004 n. 334; dell’ordinanza 21 maggio 2014 n.172, con la quale lo stesso Commissario, accertata l’inottemperanza all’ordinanza di cui sopra, ha disposto di provvedere in via sostitutiva ai lavori di rimozione del percolato presente nella discarica in questione ed alla relativa messa in sicurezza della discarica stessa, secondo quanto disposto nella predetta conferenza di servizi e addebitando alle destinatarie dell'ordinanza i relativi costi, in solido tra loro; e di ogni atto presupposto, conseguente ovvero connesso.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.6079/2015 R.G.), così provvede: dichiara l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’interno e della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Brindisi; respinge l’appello; condanna in solido le appellanti Tm. E. - Termomeccanica Ecologia S.p.a. e TM. H.P.- Termomeccanica Holding Partecipazioni S.r.l. e l’intimata Daneco Impianti S.p.a. a rifondere alle parti appellate, ovvero al Ministero dell’interno e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Brindisi, alla Provincia di Brindisi e al Comune di Francavilla Fontana le spese di questo grado di giudizio, spese che liquida in € 5.176 (cinquemilacentosettantasei/00) per ciascuna parte, ai sensi di cui in motivazione, oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge.