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Rigettato il ricorso di Fratelli di Carlo e Galdino S.r.l.


Pubblicato il: 4/29/2023

Nel procedimento, la società Fratelli di Carlo e Galdino S.r.l. è affiancata dall'avvocato Carlo Izzo; il Comune di Roma è difeso dall'avvocato Luigi D'Ottavi.

La società Fratelli di Carlo e Galdino S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza n. 317/2018.

La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso con cui la parte appellante aveva chiesto l’annullamento delle determinazioni dirigenziali con cui Roma Capitale aveva rigettato le istanze di concessione in sanatoria concernenti opere abusive realizzate in via di Valle Muricana n.580, distinta al NCEU al Foglio 61, particella 1085 consistenti in un vano, avente una superficie di mq 50,00, con asserita destinazione residenziale, e comunque privo di possibilità d’uso commerciale, perché ricadenti nel Parco regionale dell’Antica Veio.

Il motivo di appello contesta, sotto il profilo della carenza di motivazione, la sentenza di primo grado, in particolare perché avrebbe omesso di valutare che, con la deliberazione n.74 del 14 dicembre del 2017, il Presidente del Parco di Veio, nel cui perimetro rientrava l’area su cui è stato realizzato il manufatto contestato, ne ha corretto gli originari confini, dai quali risulterebbe oramai esclusa l’area in contestazione.

Il motivo non è fondato. L’area su cui le opere insistono rientra nel perimetro del Parco Regionale di Veio, istituito con legge regionale n.29 del 1997. Ai sensi della legge n.269 del 2003 il condono non era dunque in ogni caso concedibile, pre-esistendo il vincolo alla domanda di sanatoria, anche a voler trascurare che vi erano dubbi – non superati in modo soddisfacente dalle allegazioni di parte – in ordine all’individuazione della data di ultimazione dei lavori.

Pertanto sia la legislazione statale che quella regionale ostavano alla condonabilità dell’opera, né si poteva pretendere dall’amministrazione intimata, peraltro titolare esclusivo del potere di decidere sul condono, altra motivazione, se non il richiamo a dette previsioni ostative che era esauriente e satisfattivo degli obblighi argomentativi.

Alla luce di ciò, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, che si liquidano in complessivi euro 3000,00.

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