Accolto parzialmente l'appello di Ericsson Telecomunicazioni
Pubblicato il: 5/2/2023
Nel contenzioso, la società Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. è affiancata dall'avvocato Massimiliano De Luca; il Comune di Ciampino è difeso dall'avvocato Giovanni Giaquinto.
La società Ericsson Telecomunicazioni ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 03207/2018.
La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’odierna società appellante per l’annullamento del provvedimento n. 11888/2001, emesso dal Comune di Ciampino, di demolizione delle opere realizzate sull’immobile sito in Via Appia Nuova Km. 17,630 e costituite dalla installazione di una stazione radio base per telefonia mobile cellulare nonché per la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni.
In particolare, il TAR prescindendo espressamente dall’esame dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva della società ricorrente proposta dal Comune di Ciampino, accertava l’evidente infondatezza del ricorso in ragione del carattere pacifico e incontestato dell’installazione dell’antenna avvenuta in assenza di titolo abilitativo.
Il giudice di prime cure ha infatti ritenuto irrilevante il successivo annullamento giurisdizionale del diniego di autorizzazione alla installazione di cui al provvedimento del 12 giugno 2000, oggetto di autonomo giudizio conclusosi con sentenza Tar Lazio, Roma, Sez. II, dell’8.02.2018 n. 1537. Del resto, precisa il TAR, l’illegittimità del diniego di autorizzazione non consentirebbe la realizzazione dell’antenna in assenza di titolo, sull’ulteriore assunto che neppure il riesame disposto in accoglimento dell’istanza cautelare avverso il diniego di autorizzazione (ordinanza cautelare n. 8062/2000) potrebbe comportare di per sé la sanatoria sull’avvenuta realizzazione dell’impianto.
La parte appellante ripropone e sviluppa le censure disattese dal TAR mediante specifiche critiche alla decisione appellata.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla i provvedimenti comunali impugnati in primo grado.