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Inammissibilità del ricorso per revocazione contro Altaponteparodi S.p.A.


Pubblicato il: 5/2/2023

Nel contenzioso, la società Altaponteparodi S.p.A. è affiancata dagli avvocati Carlo Alberto Giovanardi, Paolo Sabbioni e Marco Marinoni; Porto Antico di Genova S.p.A. è assistita dagli avvocati Riccardo Maoli e Andrea Rossi.

Con l’originario ricorso AltaPonteParodi S.p.A. chiedeva al T.A.R. Liguria di accertare l'inadempimento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale alle obbligazioni assunte nei suoi confronti in relazione alla realizzazione di un polo di rilievo internazionale a contenuti culturali e ludici nell'area di Ponte Parodi nel porto di Genova, con la conseguente condanna dell'Ente al risarcimento dei danni.

Nel giudizio interveniva ad adiuvandum il Porto Antico di Genova S.p.A., Il ricorso veniva respinto dal T.A.R. Liguria con sentenza n. 517/2020.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9114/2022 riformava la sentenza dichiarando l'obbligo della Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale di Genova di adempiere esattamente alle obbligazioni assunte, nei confronti di AltaPonteParodi S.p.A., con l'Accordo del 30 settembre 2010; accoglieva inoltre la domanda risarcitoria stabilendo, ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., i criteri in base ai quali l’autorità avrebbe dovuto proporre ad AltaPonteParodi il pagamento della relativa somma, fissando in tre mesi il termine per la proposta.

Con ricorso notificato il 27/11/2022, A.d.S.P. ha chiesto, ai sensi dell'art. 106 c.p.a., la revocazione della sentenza evidenziando, in particolare, che il Consiglio di Stato aveva dato per pacifico il perdurare dell’inadempimento degli obblighi incombenti sull’Autorità, pervenendo a condannarla ad adempiere esattamente alle obbligazioni nel termine di otto mesi e ciò senza avvedersi del fatto che la stessa AltaponteParodi aveva ammesso in giudizio che l’inadempimento (a prescindere dalla sua imputabilità) era comunque cessato.

Lamentava, inoltre che il giudice aveva respinto l’eccezione inadimplenti non est adimplendum sollevata dall’Autorità con appello incidentale, sulla base di un documento i cui contenuti erano stati ictu oculi travisati, avendo l’organo giudicante dato per pacifico che la nota del Comune di Genova prodotta sub doc. 18 avesse un contenuto che dalla sua piana lettura, non aveva.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dato atto della rinuncia alla costituzione di Porto Antico di Genova S.p.A., dichiara il ricorso inammissibile.