Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Inammissibile il ricorso proposto da Abbacus S.p.A.


Pubblicato il: 5/3/2023

Nel contenzioso, la società Abbacus S.p.A. è difesa dagli avvocati Roberto Damonte e Franco Maria Mastracchio; la Banca d'Italia è assistita dagli avvocati Stefani Rita Ceci, Donatella La Licata e Giovanni Lupi.

La società Abbacus S.p.A. in liquidazione, per mezzo dell'ex Presidente ed Amministratore Giacomo De Marini, agisce in giudizio per la revocazione della sentenza della VI sezione di questo Consiglio di Stato in data 5 dicembre 2018, n. 6902.

La decisione in questione aveva espresso giudizio di rigetto del suo ricorso in allora proposto per l’annullamento dei provvedimenti con cui per quanto di rispettiva competenza la Banca d’Italia e il Ministero dell’economia e delle finanze hanno posto in liquidazione coatta amministrativa la Abbacus Società di Intermediazione Mobiliare s.p.a. (in particolare il decreto ministeriale in data 7 maggio 2013, n. 36077, adottato su conforme proposta dell’organo di vigilanza, di cui alla nota di prot. n. 372357 del 16 aprile 2013).

La sentenza della VI sezione del Consiglio di Stato sopra richiamata, con cui è stato definito il giudizio di merito, ha respinto tutte le censure di legittimità formulate nei confronti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e degli atti presupposti, intese a contestare sotto plurimi profili la carenza dei presupposti a fondamento degli stessi, tra cui la contraddittorietà degli esiti delle due diverse ispezioni e l’inidoneità delle violazioni contestate alle norme sulla prestazione dei servizi di investimento a determinare ricadute patrimoniali in grado di pregiudicare la solvibilità dell’intermediario vigilato e la conservazione dei requisiti prudenziali per lo svolgimento dell’attività autorizzata presso il pubblico dei risparmiatori.

Con il presente ricorso in revocazione, in resistenza del quale si sono costituiti il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia, si sostiene che la sentenza ora richiamata sarebbe inficiata da un duplice ordine di errori di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4), cod. proc. civ., e precisamente per avere supposto, contrariamente a quanto emergente in modo incontroverso dagli atti di causa, che il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa sia stato preceduto da un contraddittorio procedimentale e che le irregolarità su cui si fonda la liquidazione coatta amministrativa sono state incentrate «sulle gravi carenze della gestione societaria».

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.