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Inammissibile l'appello di Automazione Piemonte Tech per la gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale


Pubblicato il: 5/4/2023

Nel contenzioso, la società Automazione Piemonte Tech S.r.l. è affiancata dagli avvocati Raffaele Mauro e Giovanni Bruno; Agriconsulting S.p.A. è assistita dagli avvocati Riccardo Carnevali, Enrico Lubrano e Mario Sanino; Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. è difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Jacopo Polinari.

La società Automazione Piemonte Tech s.r.l. aveva partecipato al lotto 2 avente ad oggetto i Servizi tecnici agronomici della procedura di gara aperta, indetta da Consip s.p.a. in qualità di centrale di committenza con bando del 29 settembre 2016, suddivisa in quattro lotti, per l’affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per A.G.E.A., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La società ha impugnato con opposizione di terzo il dispositivo di sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato n. 8566/2022 del 23 dicembre 2021 che ha respinto l’appello proposto da Engineering Ingegneria Informatica avverso la sentenza del T.a.r. Lazio Roma, II, 1 luglio 2021, n. 7806.

In particolare, con quest’ultima decisione, poi oggetto di appello nel giudizio iscritto al n. 7557/2021 R.G., il Tribunale amministrativo, respingendo il ricorso di Engineering, confermava il provvedimento di esclusione del 17 marzo 2021 disposto nei confronti del RTI Almaviva (in precedenza dichiarato aggiudicatario della gara) per “violazione degli obblighi scaturenti dal Patto di integrità”, all’esito della verifica di anomalia dell’offerta aggiudicataria in sede di rinnovazione del procedimento.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di Engineering, ritenendone infondati tutti i motivi di censura.

Parte ricorrente ha poi sostanzialmente riproposto le censure disattese dalla sentenza impugnata ed ha inoltre prospettato varie questioni pregiudiziali ai sensi dell’art. 267 TFUE, per lo più analoghe a quelle dedotte dal RTI Almaviva nel giudizio di appello, sull’interpretazione della clausola di risoluzione contenuta nel Patto di integrità come applicata da Consip, contestando il mancato esercizio da parte del Consiglio di Stato del potere di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione di terzo, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna la società Automazione Piemonte Tech s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio che sono forfettariamente liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna parte costituita, oltre oneri accessori se per legge dovuti.