Incompetenza del Consiglio di Stato nel ricorso di ottemperanza promosso da Enipower
Pubblicato il: 5/4/2023
Nel contenzioso, le società Enipower S.p.A. e Versalis S.p.A. sono affiancate dall'avvocato Orsola Torrani; Terna è difesa dagli avvocati Daniela Carria, Elisabetta Pistis, Maria Teresa Pirozzi e Carlo Edoardo Cazzato.
Le società Enipower e Versalis hanno avanzato ricorso per l'ottemperanza delle sentenze del Consiglio di Stato n. 04346, 04347 e 04348 del 2021 rese tra le parti, della deliberazione 12 novembre 2015 539/2015/R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, avente ad oggetto la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di Sistemi di Distribuzione Chiusi, pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità in data 13 novembre 2015, limitatamente alle disposizioni dettate per l'erogazione del servizio di dispacciamento nel caso di utenze di un SDC.
Con il presente ricorso le società originarie ricorrenti contestano la delibera adottata in asserita attuazione delle precedenti sentenze, lamentandone la nullità per violazione del giudicato formatosi all’esito del pregresso giudizio ovvero in subordine chiedendone l’annullamento; le parti odierne resistenti si costituivano in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità – sotto diversi profili - ed il rigetto del gravame.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale, la pronuncia di appello ha confermato la statuizione di prime cure, ribadendo le carenze degli atti impugnati – nei termini rilevati dal Tar – nonché la sussistenza in capo alla stessa Autorità regolatoria dell’obbligo di rideterminazione conseguente.
Deve dichiararsi l'incompetenza dell'adito Consiglio di Stato a conoscere del proposto ricorso di ottemperanza, essendo competente il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, quale ufficio giudiziario che aveva pronunciato le sentenze in questione, interamente confermata, nel loro contenuto dispositivo e conformativo, in sede di appello, con sentenze Sez. VI, nn. 4346-4347-4348 del 7 giugno 2021; a fronte della natura assolutamente pregiudiziale della pronuncia declinatoria di competenza, resta impedito l'ingresso di ogni altra questione, riservate oramai al giudice di primo grado dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto in analogia con le disposizioni di cui agli artt. 15 e 16 c.p.a.
Nulla sulle spese di lite in analogia con quanto previsto dall’art. 16, comma 2, c.p.a.