Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Inammissibile la domanda di revocazione avanzata dal Comune di Avellino


Pubblicato il: 5/5/2023

Nel contenzioso, il Comune di Avellino è affiancato dagli avvocati Amerigo Bascetta e Berardina Manganiello; la Curatela del Fallimento della ditta Geom. Vincenzo Ercolino è difesa dall'avvocato Emilio Paolo Sandulli.

Il presente giudizio concerne l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di lottizzazione stipulata in data 28 luglio 1997 tra il Comune di Avellino e l’impresa individuale geometra Ercolino avente ad oggetto la realizzazione e la successiva cessione, previo collaudo, delle opere di urbanizzazione previste dal piano di lottizzazione predisposto dal Comune.

In particolare la predetta ditta individuale ha impugnato dinanzi al T.a.r. per la Campania alcuni atti adottati dal Comune di Avellino recanti contestazione della non corretta realizzazione di alcune delle opere di urbanizzazione dedotte in convenzione tra le quali la realizzazione dell'impianto fognario e di sversamento dei reflui.

Con il predetto ricorso il sig. Ercolino chiedeva, inoltre, che venisse accertato l’obbligo del Comune di Avellino di provvedere all'approvazione degli atti di collaudo delle opere di urbanizzazione e di dichiarare l’illegittimità della condotta inerte serbata dal Comune a fronte delle reiterate richieste di procedere al collaudo di opere, oggetto della convenzione di lottizzazione, nel frattempo pacificamente utilizzate dal Comune per finalità di interesse pubblico.

Chiedeva, altresì, che le opere di urbanizzazione e i relativi impianti, compreso quello di sollevamento dei liquami fognari, costituente parte integrante della rete fognaria del piano di lottizzazione, fossero trasferiti al Comune di Avellino con sentenza ex art. 2932 c.c. e che venisse dichiarata l'illegittimità del rifiuto del Comune di Avellino di accettare il trasferimento della titolarità e di garantire la manutenzione delle pompe di sollevamento della rete fognaria asservita agli edifici interni ed esterni al piano di lottizzazione.

Il T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, respingeva il ricorso con sentenza n. 1383 del 2015 che veniva successivamente riformata dal Consiglio di Stato, IV con sentenza non definitiva n. 4410 pubblicata il 20 luglio 2018.

Con tale sentenza il Consiglio, sulla base di una verificazione disposta nel grado di appello, accertava il ritardo imputabile del Comune nella approvazione degli atti relativi al collaudo delle opere di urbanizzazione eseguite, disponeva il trasferimento della proprietà delle opere realizzate e degli impianti in capo al Comune, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., e disponeva che il verificare completasse, nella veste di commissario ad acta, le operazioni e gli ulteriori adempimenti tecnici necessari, stante il rifiuto del Comune di procedere al collaudo tecnico-amministrativo delle opere di urbanizzazione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione, come in epigrafe proposta, la dichiara inammissibile.

Condanna il Comune di Avellino alla rifusione delle spese del presente giudizio che, in ragione della attività difensiva svolta, si liquidano in favore della curatela fallimentare in euro 7.000,00, con distrazione in favore dell’avvocato Emilio Paolo Sandulli, dichiaratosi antistatario, ed in ulteriori euro 3.000,00 in favore delle restanti parti, con distrazione in favore dell’Avvocato Ganeri, dichiaratosi antistatario, per un totale di 10.000,00 euro, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.