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Accolto il reclamo della Procura: sanzionata la ASD Polisportiva Carignano


Pubblicato il: 5/5/2023

Nel contenzioso, la ASD Polisportiva Carignano è affiancata dall'avvocato Luca Giabardo.

La Corte Federale si pronuncia sul reclamo numero 0113/CFA/2022-2023 proposto dal Procuratore Federale Interregionale in data 27.03.2023, per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale del Piemonte Valle d’Aosta pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 79 del 18 marzo 2023, notificata il 20 marzo 2023.

A seguito di deferimento, il Tribunale aveva dichiarato il non luogo a provvedere nei confronti di Mazzetti Manuele, Curto Stefano, Barbero Andrea, Rampazzo Mirko, Mouississa Ossama, Meitre Libertin Danny, Carnà Tommaso, Gambardella Alessio e Franceschi Valerio, Ranzetto Enrica, Margaria Errico, e Diodati Antonio per insussistenza del fatto.

Dichiarato il sig. Aldo De Vincenzo responsabile della violazione prevista e punita dall'art. 39 C.G.S. e, per l'effetto, gli ha inflitto la sanzione della squalifica per mesi due; dichiarato i sig.ri Tosco Cristian, Erik Requirez, Moschini Mattia, Campagna Jacopo, Bassoli Lorenzo, Destefanis Giorgio, Schiavone Alessandro, Romanini Errico, Bosio Alessandro, Gioacas Sebastian, Ciccone Samuel responsabili della violazione prevista e punita all'art. 4 C.G.S. e, per l'effetto, ha inflitto a ciascuno di essi la sanzione dell'ammonizione; dichiarato altresì la società Carignano oggettivamente responsabile, ai sensi dell'art. 6, comma 2, CGS, delle violazioni ritenute sussistenti a carico dei propri tesserati e, per l'effetto, le ha inflitto la sanzione dell'ammenda per € 300,00 (trecento,00).

La Procura Federale della F.I.G.C. ha impugnato tale decisione di cui ha lamentato l’erroneità alla stregua di un unico articolato motivo, rubricato “Omessa ed erronea valutazione dei fatti posti a base del deferimento e del materiale probatorio acquisito nel corso dell’attività inquirente svolta – Erronea e contraddittoria motivazione – Violazione ed errata applicazione del disposto di cui all’art. 30 del codice di giustizia sportiva”.

Secondo la reclamante la motivazione della decisione impugnata sarebbe fondata su valutazioni aprioristiche e contraddittorie argomentazioni, frutto del mancato corretto apprezzamento dell’inequivocabile quadro probatorio emergente dagli atti procedimento.

La Corte Federale, accoglie parzialmente tale ricostruzione e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni: squalifica per anni 2 (due) inflitta ai sigg.ri Cristian Tosco, Erik Requirez, Mattia Moschini, Jacopo Campagna, Lorenzo Bassoli, Giorgio Destefanis, Alessandro Schiavone, Enrico Romagnini, Alessandro Bosio, Sebastian Giocas, Samuel Ciccone ed Aldo De Vincenzo; squalifica per mesi 8 (otto) inflitta ai sigg.ri Manuele Mazzetti, Stefano Curto, Andrea Barbera, Mirko Rampazzo, Ossama Mouississa, Edoardo Usai, Danny Meitre Libertin, Tommaso Carnà, Alessio Gambardella e Francesco Valerio; inibizione per mesi 8 (otto) inflitta ai sigg.ri Enrica Razzetto, Enrico Margaria e Antonio Diodati; ammenda di € 1.000,00 (mille/00) nonché penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica alla società Polisportiva Carignano A.S.D, da scontarsi nella stagione sportiva in corso.