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Negato il rilascio di autorizzazione per l'adeguamento tecnologico dell'impianto di telefonia di Wind Tre


Pubblicato il: 5/6/2023

Nel contenzioso, la società Wind Tre S.p.a. è affiancata dall'avvocato Giuseppe Sartorio; il Comune di Napoli è difeso dagli avvocati Antonio Andreottola ed Eleonora Carpentieri; Cellnex Italia S.p.A. è assistita dall'avvocato Salvatore Abramo.

Wind Tre S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Campania n. 8336/2021.

Con ricorso del 2019, la società Wind Tre s.p.a. ha chiesto al Tar per la Campania l’annullamento della nota comunale PG/2019/817307 con cui il Dirigente dell’Area Ambiente del Comune di Napoli ha negato il rilascio dell’autorizzazione richiesta con istanza di autorizzazione ex art. 87 del d.lgs. n. 259/2003, presentata, a firma congiunta, dalle società Wind Tre s.p.a., Galata s.p.a. ed Iliad s.p.a. per l’adeguamento tecnologico dell’impianto di telefonia preesistente di Wind Tre s.p.a. e per l’installazione di un nuovo impianto a servizio di Iliad Italia s.p.a., su struttura metallica portaantenne di proprietà di Galata s.p.a.

Con lo stesso provvedimento, ha contestualmente prescritto alla società Wind Tre la dismissione del predetto, preesistente impianto ovvero la presentazione d’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Con sentenza n. 8336 del 30 dicembre 2021 il Tar per la Campania ha respinto il ricorso. Secondo il primo giudice, il provvedimento impugnato si basa sull’indiscutibile esistenza di un vincolo (ammessa anche dalla società ricorrente, e derivante dalla ubicazione dell’impianto in area ricadente sulle sponde di un corso d’acqua tuttora iscritto negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775), e non c’è prova del fatto che, nel 1998, tale vincolo fosse insussistente.

Avverso la sentenza del Tar per la Campania n. 8336/2021 ha proposto appello la società Wind Tre. Si è costituita la società Cellnex s.p.a. chiedendo l’accoglimento dell’appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti appellate, liquidate in complessivi euro 3.500,00 (tremilacinquecento\00), oltre accessori dovuti per legge.