Accolto il ricorso di Eni in Consiglio di Stato
Pubblicato il: 5/6/2023
Nel contenzioso, Eni S.p.A. è affiancata dall'avvocato Corrado Giuliano.
Eni S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Calabria n. 492 del 12 maggio 2016, resa inter partes, concernente l’annullamento del parere tecnico negativo, espresso con nota Anas prot. n. 22265 del 25 giugno 2012, a seguito di richiesta di diritto di acquedotto nel canale Anas per l’impianto autostradale Agip Rosarno ovest sito nel comune di Gioia Tauro nonché per l’ordine di conclusione del procedimento da parte della Provincia di Reggio Calabria e per il risarcimento del danno.
Con ricorso n.541/2012 proposto innanzi al TAR per la Calabria, la Società ENI S.p.a. (di seguito anche E.N.I. aveva chiesto l’annullamento del parere tecnico negativo, espresso con nota Anas prot. n. 22265 del 25 giugno 2012, a seguito di richiesta di diritto di acquedotto nel canale Anas per l’impianto autostradale Agip Rosarno ovest sito nel Comune di Gioia Tauro. Il ricorrente proponeva, inoltre, domanda di risarcimento del danno, consistente nel maggior esborso per spese di autospurgo.
Costituitasi l’Amministrazione in resistenza, il Tribunale ha così deciso il gravame al suo esame: ha dichiarato improcedibile la domanda annullatoria; ha rigettato la domanda risarcitoria; in applicazione del “principio di causalità”, ha condannato in solido Anas S.p.a. e la Provincia di Reggio Calabria a rifondere le spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in €. 2.000,00.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che: sebbene l’acquisizione del prescritto nulla-osta rientrava tra le competenze dell’Ente provinciale, nel caso di specie il rapporto procedimentale instauratosi tra ENI, da una parte, e la Provincia di Reggio Calabria ed Anas, dall’altro, è risultato caratterizzato da una non perfetta univocità del quadro regolamentare. Invero, il TAR riteneva sussistente una situazione di incertezza in ordine all’individuazione del soggetto che doveva farsi parte diligente nel richiedere il nulla-osta (se l’istante o la Provincia procedente) Anas, in qualità di organo tecnico, era preposto alla salvaguardia delle opere e dei beni affidati alla sua custodia nonché dei preminenti interessi pubblicistici funzionali e strumentali alla tutela delle opere; dalla lettura del parere negativo di Anas sarebbe emersa la necessità dì opportuni adempimenti istruttori, che, se pure non di sua competenza, potevano reputarsi plausibili in un contesto peculiarmente caratterizzato, nel quale ENI non si era rivolta alla Provincia bensì direttamente all’Amministrazione deputata a rilasciare il nulla-osta de quo;
Avverso tale pronuncia la Società ENI S.p.a. ha interposto appello, chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati, nonché di accertare e dichiarare l’illegittimità dell’arresto procedimentale e condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento del danno.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado n.541/2012 e condanna Anas S.p.a. e la Provincia di Reggio Calabria, in solido tra loro, al risarcimento del danno patito da ENI S.p.a. nella misura di euro 448.560,287 oltre rivalutazione, secondo i parametri ISTAT, ed interessi legali dal 21 marzo 2013 al dì del soddisfo. Condanna Anas S.p.a. e la Provincia di Reggio Calabria, nella misura della metà ciascuno, al pagamento, in favore di ENI S.p.a., delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre IVA, CPA ed accessori di legge se dovuti.