Rigettata la richiesta di sospensione del procedimento avanzata dalla Imolese Calcio
Pubblicato il: 5/8/2023
Nel contenzioso, la società Imolese Calcio 1919 e il Sig. Stefano Frassetto sono affiancati dall'avvocato Francesco Lo Faso.
Il Tribunale Federale si pronuncia sul deferimento proposto dalla procura federale nei confronti del Sig. Frassetto Stefano e della Imolese Calcio.
Nel merito, al sig. Frassetto Stefano, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della società Imolese Calcio 1919 Srl, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per il mancato versamento da parte della società Imolese Calcio 1919 Srl, entro il termine del 16 marzo 2023, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alla mensilità di febbraio 2023, dei contributi Inps relativi al periodo dicembre 2021 – ottobre 2022, nonché del permanere, al 16 marzo 2023, del mancato versamento delle ritenute Irpef per il periodo gennai
Alla Società Imolese Calcio 1919 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e propria della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Frassetto Stefano, con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 18, comma 1, del CGS per le condotte ascritte alla Società nell’ambito del procedimento n. 670pf22-23 (Dispositivo/0131/TFNSD- 2022-2023 del 6 aprile 2023), trattandosi di violazioni della stessa natura in quanto appartenenti alla sfera di quelle gestionali ed economico-finanziarie.
Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione della Co.Vi.So.C. relativa alla Società Imolese Calcio 1919 Srl nella quale era evidenziato come la stessa non avesse provveduto, entro il termine del 16 marzo 2023, al versamento: delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alla mensilità di febbraio 2023; dei contributi Inps relativi al periodo dicembre 2021 – ottobre 2022; del permanere del mancato versamento delle ritenute Irpef relative al periodo gennaio - agosto 2022, così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), NOIF e dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 3 febbraio 2023.
Sotto il profilo sanzionatorio, attesa la regolarizzazione della mensilità in data 21 marzo 2023, si ritiene congrua l’irrogazione della sanzione di euro 5.000,00 di ammenda. Risulta altresì provata documentalmente e, anche in questo caso pacificamente ammessa dalla parte deferita, la violazione relativa al mancato pagamento, alla data del 16 marzo 2023, dei contributi Inps relativi al periodo dicembre 2021 – ottobre 2022. Anche in questo caso le giustificazioni addotte dalla parte deferita, in ordine ad una tempestiva richiesta di rateizzazione risultata inevasa, appaiono prive di pregio.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigetta la richiesta di sospensione del procedimento ed irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del sig. Stefano Frassetto, mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) di inibizione; nei confronti della società Imolese Calcio 1919, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, ed euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda.