Accolto il reclamo della Grosseto 1912
Pubblicato il: 5/9/2023
Nel contenzioso, la società US Grosseto 1912 è affiancata dall'avvocato Mattia Grassani, mentre la società ASD Sangiovannese 1927 è difesa dall'avvocato Lucio Curzi.
La società U.S. Grosseto 1912 s.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – LND Serie D (Com. Uff. n. 118 del 4.04.2023) con cui è stato respinto il ricorso dalla stessa presentato in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone E, Sangiovannese 1927/U.S. Grosseto 1912 del 19 marzo 2023, volto alla inflizione della sanzione della perdita della gara a carico della Sangiovannese 1927.
Detta richiesta era motivata a fronte dell’irregolarità delle porte del terreno di gioco rese disponibili dalla stessa Sangiovannese, inizialmente aventi un’altezza di 235 cm, e successivamente sottoposte a un intervento che non ne determinava alcuna regolarizzazione, essendo consistito anzi nella creazione di un solco in corrispondenza della linea di porta che, oltre a rendere disomogeneo il terreno, lo rendeva anche più pericoloso; respingendo detto ricorso il Giudice Sportivo omologava il risultato di gioco di 1 a 1 maturato fra le squadre all’esito della gara.
Si duole la reclamante dell’errore in cui sarebbe incorso il Giudice Sportivo nell’affermare che spetti all’arbitro ogni valutazione sulla regolarità del terreno di gioco, esistendo per converso ampie evidenze nella specie circa la disputa della gara su un campo oggettivamente irregolare; né il supplemento di rapporto arbitrale avrebbe accertato o dimostrato il superamento dell’irregolarità riscontrata.
In tale contesto, ben compete ex art. 65, comma 1, lett. c), C.G.S. agli organi di Giustizia Sportiva conoscere della regolarità del campo di gioco, sicché sarebbe incorso in errore il Giudice Sportivo nel respingere il ricorso di primo grado argomentando in ragione della valutazione all’uopo espressa dall’arbitro.
La Corte Sportiva accoglie il reclamo e, per l’effetto, infligge la sanzione della perdita della gara alla società A.S.D. Sangiovannese 1927 con il punteggio di 0-3.