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Respinto l'appello di Le Botteghe di Donatello in materia di occupazione di suolo pubblico


Pubblicato il: 5/9/2023

Nel contenzioso, Le Botteghe di Donatello e Duomo S.r.l. sono affiancate dagli avvocati Aristide Police e Ugo Franceschetti. Il Comune di Firenze è difeso dagli avvocati Gianna Rogai e Andrea Sansoni.

Le società di ristorazione hanno avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Toscana Sezione II, n. 26 del 9 gennaio 2019, resa inter partes, concernente concessione – adeguamento occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristori all’aperto (déhors) – Protocollo d’intesa ops per ristoro all’aperto.

Con due distinti ricorsi n. 291 e n. 292 del 2018, proposti innanzi al T.a.r. Toscana, il Ristorante Le Botteghe di Donatello di Palange Rita e C. s.n.c. e Duomo s.r.l. avevano chiesto l’annullamento delle delibere e dei provvedimenti adottati dal Comune di Firenze in materia di protocollo di intesa su occupazioni di suolo pubblico per il ristoro all’aperto.

L’Amministrazione Comunale di Firenze e la Soprintendenza Archeologia e Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze (di seguito anche solo Soprintendenza) avviavano il riordino della normativa in materia di occupazione di suolo pubblico mediante un’azione congiunta, tradottasi nell’emanazione di normative concordate in specifici Protocolli d’Intesa, poi recepiti in deliberazioni comunali. In tale contesto, il 27 gennaio 2011 veniva approvato un primo Protocollo d’Intesa volto a semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni della Soprintendenza relative all’apposizione di déhors, mediante l’individuazione di appositi criteri.

In particolare, il T.a.r. ha ritenuto: fondata la doglianza con cui gli odierni appellanti censuravano l’art 1, comma 2, del Disciplinare tecnico allegato al Regolamento comunale per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all’aperto, nella parte in cui prevedeva una serie di elementi a pena di nullità con riguardo alla presentazione della domanda di nuova concessione, ritenendola in contrasto con il principio del soccorso istruttorio; parzialmente fondato il quinto motivo di ricorso, in quanto priva di giustificazione la previsione di un termine di soli sei mesi per l’adeguamento previsto per le piazze del Dumo e San Giovanni, rispetto ai ventiquattro mesi stabiliti per tutti gli altri operatori del centro storico. Per il resto, il Collegio di prime cure ha respinto il ricorso.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 7009/2019), lo respinge.