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Italgas Reti vince il contenzioso amministrativo contro il Comune di Sestri Levante


Pubblicato il: 5/9/2023

Nel contenzioso, la società Italgas Reti S.p.A. è affiancata dall'avvocato Giuliano Berruti; il Comune di Sestri Levante è difeso dagli avvocati Antonio Cordasco e Alessio Foligno.

La società Italgas Reti ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Ligura n. 00548/2017.

La società Italgas Reti s.p.a., che gestiste nel comune di Sestri Levante (GE) il servizio di distribuzione del gas naturale, implicante anche la realizzazione e gestione delle infrastrutture di rete in regime di concessione, impugnava in primo grado la delibera del consiglio comunale di Sestri Levante n. 36 del 30 aprile 2016 di approvazione del regolamento per la disciplina del canone concessorio non ricognitorio previsto dall’art. 27, comma 5 e 8, d.lgs. n. 285 del 1992.

Deduceva al riguardo vari profili d’illegittimità del canone come disciplinato dal regolamento approvato, fra cui la duplicazione (non recuperabile a livello tariffario) rispetto al prelievo già eseguito a titolo di Tosap o Cosap a carico del gestore per l’installazione e l’esercizio delle tubazioni; l’illegittima modifica unilaterale apportata alla convenzione concessoria; l’adozione del regime regolamentare in assenza del decreto ministeriale prescritto dall’art. 67 d.P.R. n. 495 del 1992; la previsione di criteri di determinazione avulsi dalla considerazione del singolo rapporto concessorio; l’assoggettamento a prelievo anche di occupazioni su aree diverse dalla sede stradale.

Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza del Comune di Sestri Levante, dichiarava irricevibile il ricorso in quanto tardivamente notificato né avrebbe potuto condurre a diverse conclusioni il successivo avviso di pagamento inviato alla Italgas, atteso che la delibera era da ritenersi immediatamente lesiva per l’interesse della ricorrente, individuando esattamente le occupazioni soggette a prelievo e indicando anche la relativa tariffa di riferimento.

In tale prospettiva, era l’assoggettamento a nuova imposizione a esprimere la lesione in danno della Italgas, con regola immediatamente precettiva e direttamente pregiudizievole, mentre gli atti successivi erano da considerarsi meramente applicativi e di carattere vincolato.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte il ricorso di primo grado, nei sensi di cui in motivazione, annullando parzialmente il provvedimento gravato, come in motivazione.