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Pronuncia del Consiglio di Stato sul ricorso di RFI in materia infrastrutturale


Pubblicato il: 5/10/2023

Nel procedimento, RFI è affiancata dagli avvocati Raffaele Guido Rodio, Luisa Torchia e Gabriele Sabato; il Comitato di scopo “Le Vedette della Lama – per l’istituzione del parco regionale di Lama San Giorgio - Giotta e la tutela delle lame” è difeso dall'avvocato Giacomo Sgobba; la Regione Puglia è assistita dall'avvocato Anna Bucci; il Gruppo di intervento giuridico - Odv è rappresentato dagli avvocati Carlo Colapinto e Filippo Colapinto; il Comune di Noicattaro è patrocinato dall'avvocato Fabrizio Lofoco.

RFI - Rete Ferroviaria Italiana ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Puglia n. 01576/2022.

Oggetto del giudizio è l’impugnazione, con ricorso dinanzi al T.a.r. per la Puglia, sede di Bari, della delibera del 15 febbraio 2022 n.130, con la quale la Giunta regionale della Regione Puglia ha rilasciato il “rinnovo” della autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 per l’opera pubblica denominata “Infrastruttura strategica ai sensi della legge 443/2001. Nodo di Bari: Bari Sud (tratta Bari Centrale - Bari Torre a Mare)”. È altresì impugnata con motivi aggiunti la determina di R.F.I. S.p.a. di proroga della delibera del CIPE di dichiarazione di pubblica utilità della predetta opera.

Gli atti impugnati sono relativi alla variante al tracciato della linea ferroviaria citata, per uno sviluppo di 10,130 km lungo la linea Bari- Lecce, nel tratto da Bari Centrale a Bari Torre a Mare; l’importo dei lavori in questione è pari a 204,92 milioni di euro. Il presente contenzioso concerne una porzione di questi più ampi lavori, ovvero un tratto intermedio, che va da Bari Torre a Mare a Triggiano, del tracciato complessivo già realizzato.

Per quest’opera, è stato approvato il progetto preliminare, inserito fra le infrastrutture strategiche. La qualifica di “infrastruttura strategica” ha reso applicabile il procedimento speciale di approvazione dell’opera previsto dal codice degli appalti allora vigente, ovvero dal d. lgs. 12 aprile 2006 n.163. Di conseguenza, il 23 dicembre 2009 è stata avviata la procedura di valutazione di impatto ambientale - VIA. Il 16 giugno 2020 RFI, ritenendo di non poter concludere i lavori nel termine di validità dell’autorizzazione paesaggistica già concessa, ne ha chiesto il rinnovo con apposita istanza. Parallelamente, l’opera è stata inserita nel c.d. P.n.r.r., ai sensi del d. l. 7 luglio 2022 n. 25, che, com’è noto, prevede per i ricorsi contro gli atti relativi un percorso processuale speciale. Con la delibera n. 130/2022 di cui si è detto, il richiesto rinnovo è stato accordato. Il ricorso di I grado è rivolto specificamente contro quest’ultimo atto.

Il T.a.r. per la Puglia ha accolto l’istanza cautelare di sospensione degli effetti del rinnovo della autorizzazione paesaggistica con ordinanza 1 luglio 2022 n. 295, ritenendo fondato il terzo motivo del ricorso principale, relativo alla presunta violazione dell’art. 95 delle NTA al PPTR; il T.a.r. ha ritenuto, in particolare, che il provvedimento impugnato “non motiva dettagliatamente in ordine a specifiche alternative localizzative e/o progettuali”, con specifico riferimento ad una variante denominata 3SF.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello principale e su quelli incidentali, come in epigrafe proposti, così provvede: accoglie l’appello principale proposto da R.F.I. s.p.a. e quello incidentale proposto dalla Regione Puglia e dalle amministrazioni statali, nei sensi di cui in motivazione; respinge gli appelli incidentali proposti, rispettivamente, dal Comune di Noicattaro, da Gruppo di intervento giuridico e dai ricorrenti in primo grado appellati; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado e conferma la predetta sentenza per le restanti statuizioni; condanna, in solido, i ricorrenti in prime cure appellati e gli intervenienti in prime cure, Comune di Noicattaro e Gruppo di intervento giuridico, al pagamento delle spese del doppio grado, che si liquidano in € 12.000,00 (dodicimila/00) per ciascuna parte, ovvero per RFI S.p.a., per le amministrazioni statali complessivamente costituite, in solido fra loro, e per la Regione Puglia, e così per complessivi € 36.000,00 (trentaseimila/00), oltre rimborso spese forfetario e accessori di legge, se dovuti.