Respinto l'appello di Italiana Costruzioni
Pubblicato il: 5/10/2023
Nel procedimento, Italiana Costruzioni S.p.A. è affiancata dagli avvocati Francesco Arangio, Giovanni Maria Lauro e Alessandro Pallottino; il Comune di Pula è difeso dall'avvocato Roberto Uras; la società IS Molas S.p.A. è assistita dagli avvocati Marcello Vignolo e Massimo Massa.
Italiana Costruzioni S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Sardegna n. 492/2016.
Con ricorso in appello, ritualmente notificato e depositato in giudizio, le società Italiana Costruzioni s.p.a. e Pula Lavori s.c. a r.l. hanno impugnato la sentenza, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, Sez. II, ha dichiarato il ricorso di primo grado, come integrato dai motivi aggiunti, improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, (quanto alla domanda di annullamento del silenzio - diniego formatosi per effetto dell’art. 36, comma 3, del d.P.R. 380/2001 sulle domande di accertamento di conformità delle opere edilizie realizzate) e inammissibile con riguardo alle altre domande formulate dalle parti ricorrenti.
Il giudice di primo grado ha condannato le parti ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella misura di € 2.500,00, oltre accessori, nei confronti di ciascuna delle parti costituite.
Con la sentenza gravata, il giudice di primo grado: ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento della nota prot. n. 5414 del 14 marzo 2014; ha dichiarato inammissibile (rectius, irricevibile) la domanda di annullamento dei provvedimenti nn. 18 e 19 dell’8 novembre 2011 (di autorizzazione alla esecuzione degli interventi edilizi di cui sopra), perché ritenuta “palesemente tardiva”; ha dichiarato improcedibili i motivi aggiunti avverso il silenzio-diniego sulle istanze per accertamento di conformità avanzate dalle società ricorrenti, per sopravvenuto difetto di interesse, in considerazione del rilascio in favore della società Is Molas s.p.a. dei permessi di costruire in sanatoria, con effetto erga omnes.
Le parti appellanti, nel contestare le conclusioni del giudice di primo grado, evidenziano che le illazioni di controparte riguardavano anche gli stessi difensori delle odierne appellanti (con riguardo alla redazione del parere legale per una cautelativa sospensione dei lavori, onde non incorrere nel reato di abuso edilizio, e del ricorso ex art. 700 c.p.c., per inibire l’escussione della fideiussione); si sarebbe trattato dunque di allusioni e asserzioni prive di ogni correlazione con l’esercizio del diritto di difesa e ricollegabili piuttosto ad intenti meramente offensivi, integrando con ciò un autentico abuso del processo.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna in solido e in parti uguali le società appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti costituite (Comune di Pula; Is Molas s.p.a.).