Respinto l'appello di GSF per la costruzione di un impianto di produzione di energia rinnovabile
Pubblicato il: 5/10/2023
Nel contenzioso, la società GSF s.r.l. è affiancata dagli avvocati Alessandro Biamonte e Francesco Leo.
GSF ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR MOlise n. 368/2015.
La Regione Molise ha rilasciato l’autorizzazione n. 23 del 23 giugno 2014 in favore della ditta Di Zio Costruzioni Meccaniche s.p.a. (a cui è succeduta la ditta GSF odierna appellante) per l’insediamento di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (IAFR), segnatamente biomassa – pollina, ovvero da concime organico ottenuto dal riciclaggio a seguito di trattamento industriale delle deiezioni degli allevamenti avicoli; successivamente l’autorizzazione è stata riscontrata negativamente da parte della regione Molise con due provvedimenti, uno di revoca con effetti ex nunc, e uno di autotutela con effetti ex tunc.
Il provvedimento di autotutela regionale n. 3 del 22 gennaio 2015 (repressivo con effetti ex tunc della autorizzazione regionale n. 23 del 23 giugno 2014) si fonda sull’accertamento di una pluralità di vizi di legittimità, fra cui la violazione dell’art. 2, comma 2, della l.r. n. 22 del 2009 che inibisce nelle zone ZPS (Zone protezione speciale) e IBA (Important Bird Area), l’insediamento di IAFR.
Con la sentenza impugnata, il TAR aveva accolto le censure mosse dalla Provincia e dal Comune di Bojano, ha ritenuto illegittima l’autorizzazione n. 23 per violazione dell’art. 2, comma 2, l.r. n. 22 del 2009 che vieta la localizzazione di IAFR in zona Important Bird Area.
La ditta GSF ha interposto appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sull’appello r.g.n. 2661/2016, come in epigrafe proposto, lo respinge.