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Negata la SCIA di trasferimento sede: il CdS respinge il ricorso di GFM 2011


Pubblicato il: 5/10/2023

Nel contenzioso, la società GFM 2011 è affiancata dagli avvocati Franco Carlini e Andrea Ippoliti; Roma Capitale è difesa dall'avvocato Alberto Armenante.

La società GFM ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 10324 del 5 agosto 2019, concernente attività di somministrazione alimenti e bevande – SCIA di trasferimento sede – cessazione attività di somministrazione.

Con ricorso n. 7481/2013, integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, la G.F.M. 2011 S.r.l. aveva chiesto l’annullamento: della Comunicazione di inefficacia della Scia di trasferimento sede fuori dagli ambiti, n. prot. CA/105294, notificata il 9 gennaio 2013; della determinazione dirigenziale n. prot. CA/120368/2013 del 31 dicembre 2013, notificata in data 10 gennaio 2014, di cessazione dell’attività di somministrazione nei locali siti in via delle Quattro Fontane n. 155; di ogni altro atto presupposto, connesso, dipendente, consequenziale e/o conseguente all’atto sopra indicato, ivi inclusi tutti gli atti già impugnati con il ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato in data 14 maggio 2013, ed in particolare la comunicazione d'inefficacia della S.C.I.A. Roma Capitale Municipio I ricevuta il 9 gennaio 2013.

Il Tar ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti; ha condannato parte ricorrente al rimborso delle spese di lite (euro 2.000).

Il T.a.r. osserva che, come ha rilevato l’Amministrazione resistente, il provvedimento d’inefficacia della SCIA del 9 novembre 2012 è stato ricevuto, per ammissione della stessa controparte, in data 9 gennaio 2013. Essa tuttavia era stata inviata il 27 dicembre 2012, e dunque entro il termine prescritto dalla legge, che deve individuarsi – sulla base dei principi ordinari – in relazione alla data di invio e non di ricezione della raccomandata.

Inoltre, rileva il collegio che l’art. 12, comma 2, del citato regolamento stabilisce che: “Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande che si svolgono in locali per i quali sia intervenuto un provvedimento di sfratto per cause non dipendenti dal conduttore è consentito il trasferimento di sede, nel rispetto dei requisiti strutturali di cui al precedente articolo 9 e del punteggio ridotto di cui al precedente comma 1, qualora il suddetto trasferimento avvenga all'interno della medesima zona o del medesimo Ambito". Dunque, detta norma consentirebbe il trasferimento anche nella stessa “zona”, e dunque a prescindere dall’ambito di riferimento.

Tuttavia, essa prescrive come condizione che il trasferimento deve essere dovuto ad un provvedimento di sfratto per causa non imputabile all’esercente. Questo è avvenuto – per espressa ammissione di parte ricorrente - per morosità. Pertanto, appare dubbio che tale tipo di sfratto possa essere inteso come imputabile a cause non dipendenti dal conduttore. Né la morosità può ritenersi imputabile, come sostiene parte ricorrente, alla circostanza che il Comune di Roma aveva illegittimamente negato il rilascio di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, tanto che poi il suddetto diniego è stato annullato d’ufficio in via di autotutela dall’Amministrazione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 8755/2019), lo respinge.