Accolto l'appello di Leonardo Servizi in materia di appalto energetico
Pubblicato il: 5/11/2023
Nel contenzioso, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile è affiancata dagli avvocati Marco Orlando, Andrea Ruffini, Antonietta Favale e Gabriele Tricamo; Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Milano - Aler Milano è assistita dagli avvocati Giorgio Lezzi e Federica Fischetti; Edison Facility Solutions S.p.A. è difesa dagli avvocati Riccardo Villata e Andreina Degli Esposti.
L’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Milano bandiva il 12 novembre 2019 una procedura, suddivisa in quattro lotti, per l’affidamento in concessione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e per dodici anni, del servizio energia termico relativo agli immobili di proprietà e comunque gestiti dalla medesima, siti in Milano e provincia, nonché del servizio di gestione degli impianti di illuminazione delle parti comuni degli immobili, mediante esecuzione degli interventi di relamping e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti stessi. L’art. 3 del disciplinare prevedeva che i concorrenti potessero presentare offerte per tutti i lotti ma risultare aggiudicatari di un solo lotto secondo il meccanismo ivi previsto.
Espletate le operazioni di gara, Edison Facility Solution s.p.a. concorrente non risultata aggiudicataria di alcun lotto, impugnava con ricorso proposto davanti al Tribunale amministrativo per la Lombardia il provvedimento con cui il lotto n. 2 era stato aggiudicato al Consorzio Leonardo Servizi. Sosteneva che la commissione valutatrice aveva commesso un errore nell’attribuzione del punteggio volto a premiare il risparmio di energia termica secondo il sub-criterio quantitativo di valutazione 4.1. Con motivi aggiunti impugnava l’ammissione alla gara di altra aggiudicataria, Gemmo s.p.a.
Nelle more, la commissione valutatrice, ritenendo la precedente affetta da errori materiali di calcolo nell’attribuzione dei punteggi relativi ai sub-criteri quantitativi 4.1 e 4.2, rielaborava una nuova graduatoria di gara, per effetto della quale, confermati gli aggiudicatari degli altri lotti, Edison si aggiudicava il lotto n. 2 (provvedimento n. 613 del 17 settembre 2020) e Leonardo non risultava aggiudicataria di alcun lotto.
Con ricorso incidentale Leonardo impugnava allora l’aggiudicazione a favore di Edison e, occorrendo, la lex specialis. Censurava sia l’ammissione alla gara dell’aggiudicataria che l’attribuzione alla medesima del nuovo punteggio tecnico, determinante per l’aggiudicazione.
Il TAR quanto all’impugnativa incidentale, respingeva nel merito il ricorso e i secondi motivi aggiunti e dichiarava inammissibili per tardività i primi motivi aggiunti; quanto all’impugnativa principale, dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione all’atto introduttivo del giudizio e dava atto della rinunzia ai motivi aggiunti; condannava Leonardo alle spese del giudizio in favore di Aler Milano e di Edison.
Contro detta sentenza viene proposto ricorso deducendo error in procedendo ed in iudicando.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione.