Sanzionata la Reggina 1914 e il suo Amministratore Castaldi
Pubblicato il: 5/11/2023
Nel contenzioso, la società è affiancata dagli avvocati Paolo Rodella ed Enrico Lubrano.
Il Tribunale Federale si pronuncia in meirto al deferimento avanzato dal Procuratore Federale ai danni della società Reggina 1914 e del suo Amministratore, Sig. Paolo Castaldi per le violazioni di cui agli articoli t. 4, comma 1, e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. B), par. VI) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, in ordine al mancato versamento da parte della società Reggina 1914 s.r.l., entro il termine del 16 marzo 2023, in favore di diversi tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023, nonché del permanere del mancato pagamento, al 16 marzo 2023, in favore di diversi tesserati, degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022.
La società Reggina 1914 s.r.l.: per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S, vigente, per il comportamento posto in essere dal Sig. Paolo Castaldi, Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società Reggina 1914 s.r.l., all'epoca dei fatti; per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell'art. 33, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. B), par. VI, delle NOIF".
Il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto, previa concessione di circostanze attenuanti ravvedute nella presentazione al Tribunale fallimentare delle varie istanze di autorizzazione ai pagamenti per quanto respinte, l'irrogazione delle seguenti sanzioni: al signor Paolo Castaldi, l'inibizione per sommatoria di complessivi mesi 3 (tre) di inibizione; alla società Reggina 1914 s.r.l., la penalizzazione per sommatoria di punti 4 (quattro) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
I deferiti ritengono che da tali omessi versamenti non discenda alcuna loro responsabilità disciplinare per tre ordini di ragioni: per l'applicazione del principio generale in forza del quale non può sussistere responsabilità dei soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo laddove le eventuali violazioni della normativa federale siano determinate dall'obbligo di rispettare il contenuto di decisioni di organi amministrativi o giurisdizionali, cui gli stessi sono tenuti all'ottemperanza quale cittadini; per non avere adempiuto ai versamenti contestati in quanto vincolati al diniego di autorizzazione imposto dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Fallimentare, con decreto del 15.3.2023 in risposta alla loro istanza n. 10; per l'insussistenza di ogni ragione di esclusione della rilevanza del c.d. " factum principis" costituito dalle decisioni assunte dal Tribunale Fallimentare, avendo agito in piena diligenza ed in assoluta buone fede sia nei rapporti con il Tribunale di Reggio Calabria sia con la FIGC.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando sui procedimenti riuniti, irroga le seguenti sanzioni: per il sig. Paolo Castaldi, mesi 3 (tre) di inibizione; per la società Reggina 1914 Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.