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Accolti gli appelli di Energy Wind ed Energy EU per la costruzione di un impianto eolico


Pubblicato il: 5/12/2023

Le società Energy Eu ed Energy Wind S.r.l. sono affiancate dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani; Gse - Gestore Servizi Energetici S.p.A. è difeso dagli avvocati Sergio Fidanza, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese.

Le società Energy Wind ed Energy Eu hanno avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento della nota GSE del 10 luglio 2013 recante il rigetto della domanda di qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) ai sensi dell'art. 4 co. 1 decreto 18/12/2008 per la nuova costruzione dell'impianto eolico con potenza nominale media annua pari a 0.700 MW.

La società appellante aveva fatto istanza al G.S.E. per ottenere la qualifica IAFR dell’impianto la precedente qualifica IAFR rilasciata in data 22 dicembre 2009 relativamente al medesimo impianto era stata annullata d’ufficio dal Gestore; a seguito di sopralluogo effettuato dal Gestore era infatti emerso che l’impianto era dotato di un aerogeneratore di potenza nominale pari a 900 kW, superiore rispetto alla potenza di 700 kW dichiarata sia nella domanda al GSE sia nella DIA.

La sentenza impugnata aveva respinto il ricorso innanzitutto per la mancata produzione dei documenti richiesti e ritenuti dalla società superflui rispetto all’autorizzazione richiesta; i documenti in questione erano necessari per provare l’idoneità dell’annunciato sistema di depotenziamento poiché era stato già segnalato il superamento dei limiti di potenza, superiore a 700 kW. Inoltre la verifica del titolo edilizio non costituiva un’indebita ingerenza nei poteri di altro ente rientrando nel potere di controllo sulla sussistenza di tutti i presupposti per la concessione della qualifica richiesta.

Con istanza depositata il 1° marzo 2023 parte appellante, con adesione di controparte, ha chiesto il rinvio di trattazione della causa poiché il GSE ha comunicato l’avvio del procedimento di riesame richiesto dalla società.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado con conseguente annullamento dell’atto ivi impugnato.