Respinto l'appello di Engineering in materia di appalto per i servizi amministrativo-contabili per gli enti del SSR Piemonte
Pubblicato il: 5/13/2023
Nel contenzioso, Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. è affiancata dagli avvocati Elia Barbieri, Stefano Vinti e Angelo Buongiorno; SCR - Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. è assistita dagli avvocati Anna Casavecchia e Francesca Dealessi; Data Processing S.p.A. è difesa dall'avvocato Crescenzio Santuori.
La società Engineering Ingegneria Informatica ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Piemonte n. 918/2022.
Con determina n. 474 del 29 dicembre 2020 la società SCR Piemonte ha indetto una procedura aperta “per la realizzazione del sistema amministrativo-contabile per gli enti del SSR e del consolidato sanitario regionale”, suddiviso in due lotti, per un periodo pari a sette anni, con possibilità di rinnovo per due anni e di ulteriore proroga tecnica di sei mesi. La controversia in esame si riferisce al lotto n. 1 relativo alla “Realizzazione del sistema amministrativo contabile unico per gli Enti del SSR “AMCO”.
All’esito delle operazioni di gara il lotto n. 1 è stato aggiudicato al concorrente Data Processing S.p.a. mentre si è collocato in seconda posizione il RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.
Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR Piemonte, il raggruppamento secondo classificato, previo accesso agli atti della procedura, ha impugnato gli esiti della gara deducendo un unico motivo di ricorso corredato da istanza cautelare: “Violazione degli artt. 95, co. 10, e 97, co. 5, lett. d), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché dei principi in tema di verifica del rispetto dei minimi in materia di costo della manodopera. Eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti”, la ricorrente ha dedotto che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per non aver indicato separatamente i costi della manodopera, impedendo alla stazione appaltante di verificare il rispetto dei minimi salariali retributivi. Ha sostenuto, infatti, che il servizio oggetto di gara non avrebbe avuto natura intellettuale, in quanto la prestazione dedotta in appalto non avrebbe presentato i necessari requisiti di personalità e professionalità, per poter essere così qualificata in base al diritto vivente e alle linee guida ANAC n. 13.
Con ordinanza n. 436/22 il TAR ha respinto l’istanza cautelare in considerazione dell’assenza di sufficienti elementi di fumus boni juris, ritenendo sussistente la natura intellettuale del complesso delle prestazioni oggetto dell’affidamento. Con la sentenza n. 918 del 28 ottobre 2022 il TAR ha respinto il ricorso principale ed ha dichiarato improcedibile quello incidentale.
Avverso tale decisione la ricorrente in primo grado ha proposto appello chiedendone la riforma.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge.