Respinto il ricorso della Pallavolo Virtus in materia di costruzione e gestione di impianto sportivo polivalente
Pubblicato il: 5/13/2023
Nel contenzioso, la società Pallavolo Virtus SSDARL è affiancata dagli avvocati Raffaele Bifulco, Carlo Contaldi La Grotteria e Paolo Pittori; Roma Capitale è assistita dall'avvocato Enrico Maggiore.
La società Pallavolo Virtus ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 00799/2021, resa tra le parti, per l'annullamento, della nota di Roma Capitale del 22 gennaio 2016, prot. n. 324, recante "Comunicazione di conclusione del procedimento ai sensi della l. 241/90 e s.m.i. Progetto esecutivo relativo alla costruzione e gestione di un impianto sportivo polivalente. Importo complessivo dell'intervento euro 15.422.782,16 suddiviso in due lotti funzionali a totale carico del concessionario” da realizzarsi nel Parco delle Sabine località Bufalotta; della nota della Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area Archeologica di Roma del 19 giugno 2015, n. 1785, recante parere favorevole.
La Pallavolo Virtus S.S.D.A.R.L. partecipava nel 2006 ad un avviso pubblico indetto dal Comune di Roma avente ad oggetto l’affidamento in concessione, mediante l’istituto della concessione di costruzione e gestione di un’area di proprietà comunale, situata in località Bufalotta, su cui realizzare un impianto polisportivo comunale. Risultando aggiudicataria dell’affidamento, giusta determina dirigenziale del 20 marzo 2007, n. 233, la società Pallavolo Virtus S.S.D.A.R.L., in data 21 maggio 2007, divenne affidataria in concessione dell’area comunale dove sarebbe stato realizzato l’impianto sportivo e, in data 21.5.2007 con verbale prot. 6356 si procedeva alla consegna della stessa.
La Pallavolo Virtus S.S.D.A.R.L. proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio avverso il suddetto provvedimento, sostanzialmente lamentando che l’Amministrazione aveva erratamente ritenuto che la carenza del progetto era imputabile alla Concessionaria, pertanto era illegittima l’interruzione del rapporto di affidamento dovuto a carenze progettuali che non erano imputabili all’istante.
Il Tribunale amministrativo adito, con sentenza n. 799 del 2021, respingeva il ricorso.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.