Accolta l'opposizione di Carlo Pignatelli S.r.l. in materia di confusione del marchio
Pubblicato il: 5/13/2023
Nel contenzioso, il Sig. Bruno Pignattelli è affiancato dall'avvocato Marco Teoni; la società Carlo Pignatelli S.r.l. è difesa dallo studio Jacobacci & Partners S.p.A.
L’opponente, Carlo Pignatelli S.r.l., ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 549 411. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano No 677 306 e No 657 040, entrambe per il marchio denominativo CARLO PIGNATELLI. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
I segni sono simili in media misura sia sotto un profilo visivo che fonetico e concettuale. Le somiglianze sono dovute al fatto che in entrambi i segni verrà percepito un cognome che nonostante una lettera di differenza sarà percepito come praticamente identico, considerando in particolare che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi.
Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio italiano No 677 306 e sulla registrazione di marchio italiano No 657 040 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.