Rigettato l'appello per ristoro dei danni da provvedimento illegittimo
Pubblicato il: 5/15/2023
Nel contenzioso, la Casa di Cura Prof. G. Santoro S.r.l. è affiancato dagli avvocati Enzo Paolini, Vittorio Vercillo e Maurizio Leo; la Regione Calabria è difesa dall'avvocato Paolo Falduto.
La Casa di Cura del Prof. G. Santoro S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Calabria n. 1720/2020.
L’appellante ha agito per il risarcimento del danno cagionato dal provvedimento di revoca dell’autorizzazione sanitaria del 4 maggio 2009, annullato con sentenza dello stesso TAR n. 2130/2017, domandando il ristoro dei danni da provvedimento illegittimo. Il T.A.R. ha respinto il ricorso.
Il T.A.R. ha rigettato la domanda essenzialmente sulla base delle seguenti considerazioni: la sentenza che ha annullato la revoca ha deciso sulla base di vizi formali (difetto parziale di motivazione, e perplessa indicazione dei riferimenti normativi rilevanti) dell’atto, pur riconoscendo, dal punto di vista sostanziale, l’esistenza di “profili di criticità della struttura sanitaria”; il ricorso contro la revoca, proposto nel 2009, non è stato accompagnato da domanda cautelare, e la prima istanza di fissazione di udienza è stata depositata nel 2017; l’attività della struttura era stata sospesa prima del provvedimento di revoca.
I motivi di appello si incentrano principalmente sui seguenti profili: l’autosospensione, ancorchè anteriore, sarebbe eziologicamente ricollegabile alla revoca, perché già nel 2018 la struttura aveva avuto contezza dell’avvio della procedura; la proposizione del ricorso senza domanda cautelare soddisfa il requisito dell’ordinaria diligenza sufficiente per l’ammissione alla tutela risacitoria.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna l’appellante ala pagamento in favore della Regione Calabria delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro quattromila/00, oltre accessori come per legge.