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Respinto il ricorso di Collini Lavori sull'accordo quadro ANAS sulla manutenzione stradale della Lombardia


Pubblicato il: 5/11/2023

Nel contenzioso, Collini Lavori S.p.A. è affiancata dall'avvocato Marco Napoli, Anas S.p.A. è difesa dagli avvocati Eduardo Marino, Ilaria Ruscelli e Paola Cannata; Europea 92 S.p.A. è assistita dallo studio Quorum con gli avvocati Biagio Giliberti, Giuseppe Bruno, Jacopo Ferri e Simone Brambilla.

La società Collini Lavori S.p.A. ha avanzato ricorso innanzi al TAR Lombardia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della determina del 13.12.2022 con la quale il Responsabile Gestione Appalti Lavori Manutenzione di ANAS S.p.A. ha aggiudicato all'odierna controinteressata il lotto n. 3 (Lombardia) della procedura aperta indetta dalla stessa ANAS per “l'affidamento dell'Accordo quadro quadriennale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di gallerie suddiviso in 8 lotti.

In particolare, Collini Lavori S.p.A., contestava l’aggiudicazione disposta in favore di Europea 92 S.p.A., sia sotto il profilo della valutazione dell’offerta, ritenendo non dimostrata la pregressa esperienza richiesta per il conseguimento di una parte del punteggio tecnico; sia sotto il profilo della congruità dei costi della manodopera, lamentando l’omessa considerazione dell’indennità di galleria.

Entrambi motivi di ricorso sono stati rigettati dal TAR Milano con una sentenza che, superando un approccio eccessivamente formalistico nella fase di comprova delle esperienze pregresse, ha attribuito rilievo tanto alle informazioni e ai documenti già in possesso della stazione appaltante relativamente a precedenti commesse da essa affidate al concorrente, quanto soprattutto alle informazioni desumibili dagli open data dell’ANAC (menzionati in sentenza come doc. 20) che, come noto, confluiscono nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Sui costi della manodopera, il TAR ha ritenuto indimostrata l’incongruità dell’offerta, tanto alla luce della maggiore incidenza del costo della manodopera desumibile dall’offerta della Europea 92 S.p.A. rispetto a quella calcolata da ANAS; quanto alla luce della natura di Accordo Quadro dell’oggetto di affidamento, che impedisce un calcolo quantificato con riferimento all’intero ammontare dell’appalto, in quanto quest’ultimo potrebbe anche non prevedere, a seconda dei casi, lavorazioni da effettuarsi esclusivamente in galleria; per le stesse ragioni non è possibile ritenere che tale indennità, da corrispondersi al personale addetto in galleria, debba essere valutata con riferimento a tutto il personale impiegato nell’appalto ai fini della quantificazione del costo complessivo della manodopera.

Sulla base di questi ed altri principi, il TAR Lombardia, con la sentenza n. 1049/2023 ha rigettato il ricorso di Collini Lavori S.p.A., confermando la legittimità dell’aggiudicazione originariamente disposta in favore di Europea 92 S.p.A..