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Respinto l'appello di Abbott S.r.l. per la fornitura di sistemi analitici CORELAB


Pubblicato il: 5/15/2023

Nel contenzioso, la società Abbott S.r.l. è affiancata dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano e Claudio Tesauro; ESTAR - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale è difeso dall'avvocato Gaetano Viciconte; la società Beckman Coulter S.r.l. è assistita dagli avvocati Corrado Curzi e Riccardo Pagani.

La società Abbott S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Toscana n. 1148/2022 concernente la  procedura aperta per l’affidamento della “convenzione per la fornitura di sistemi analitici ad elevata automazione (CORELAB) per i laboratori analisi dell’azienda USL Toscana centro e la convenzione per la fornitura in service di sistemi analitici per i settori di sierologia varia e screening HPV in biologia molecolare occorrenti alle aziende sanitarie della regione Toscana".

Alla gara, relativamente al lotto “CORELAB AUSL TOSCANA CENTRO”, hanno preso parte la società Abbott S.r.l. e, in raggruppamento, le società Beckman Coulter S.r.l. e Diasorin S.p.a. Con Determina n. 535 dell’8 aprile 2022, il Dirigente UOC Farmaci e Diagnostici di ESTAR ha approvato i verbali della Commissione giudicatrice ed i relativi allegati, affidando il lotto suindicato al RTI Beckman Coulter – Diasorin, collocatosi in prima posizione nella graduatoria conclusiva.

La Società Abbott S.r.l. ha censurato dinanzi al T.A.R. per la Toscana il suddetto provvedimento di aggiudicazione nonché i relativi atti presupposti e collegati.

Il T.A.R. per la Toscana, con l’appellata sentenza n. 1148 del 13 ottobre 2022, ha preliminarmente respinto il ricorso introduttivo, laddove Abbott affermava che l’offerta delle controinteressate sarebbe stata carente di uno dei requisiti tecnici fondamentali prescritti dal capitolato tecnico di gara, ovvero la disponibilità di un sistema di automazione integrata capace di garantire connessioni bidirezionali elettromeccaniche ed informatiche agli analizzatori di chimica clinica, immunometria e sierologia.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 9524/2022, lo respinge, riconfermando la sentenza emessa in primo grado. Condanna la parte appellante alla refusione delle spese di giudizio a favore delle controparti, nella complessiva misura di €2.500,00 per ciascuna, oltre oneri di legge.