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Respinto l'appello in materia di appalto per la fornitura di energia elettrica


Pubblicato il: 5/15/2023

Nel contenzioso, la società Savastano Elettrostrade S.n.c. è affiancata dall'avvocato Alfonso Vuolo; il Comune di Nocera Inferiore è difeso dagli avvocati Filippo Castaldi e Sabato Criscuolo.

La società Savastano Elettrostrade S.n.c. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza breve del TAR Campania n. 02297/2016 concernente un contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica e la gestione delle lampade votive nel locale cimitero.

L’art. XII del capitolato speciale disponeva che “allo scadere di ogni biennio è prevista la revisione dei canoni relativi agli abbonamenti per lampade perenni o perpetue ed occasionali”; solo nell’anno 1982 le parti si accordavano sull’unica revisione del prezzo, sulla scorta della delibera di Giunta n. 90 del 13 gennaio 1982. Successivamente, malgrado i solleciti rivolti all’amministrazione dalla parte ricorrente - da ultimo con nota prot. n. 28179 del 6/10/2010, con nota dell’11/12/2014 e con nota prot. n. 9733 del 9/3/2015 - ai fini dell’applicazione del meccanismo revisionale, nessun concreto riscontro è stato dato dal Comune intimato.

Il contratto veniva definitivamente a scadenza in data 14 dicembre 2013. Con nota dell’11 dicembre 2014 la società diffidava ancora una volta il Comune affinché adeguasse il canone ai fini del legale ristoro per il servizio effettuato, reiterando la richiesta in data 9 marzo 2015, con nota prot. 9733, con l’avvertenza che sarebbe stata adita l’autorità giudiziaria.

Rimaste prive di riscontro le richieste, la Società proponeva ricorso innanzi al TAR per la Campania, sede di Salerno, denunciando la violazione dell’art. XII del capitolato speciale di appalto e dell’art. 115 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, chiedendo: l’accertamento del diritto alla revisione del corrispettivo relativo al contratto di appalto n. 493 rep. del 19 ottobre 1963 per la fornitura di energia elettrica e per la gestione delle lampade votive nel locale cimitero, l’accertamento dell’obbligo del Comune di concedere la revisione dei canoni relativi al menzionato contratto, e la conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento del credito vantato dalla società ricorrente.

Il giudice di prime cure rilevava che la convenzione stipulata tra le parti non prevedeva alcun diretto obbligo remunerativo a carico dell’amministrazione concedente a fronte del servizio espletato dalla concessionaria, ma individuava esclusivamente nei canoni corrisposti dagli utenti del servizio la fonte di finanziamento di quest’ultima. Il TAR accertava, inoltre, l’estraneità al giudizio di qualsiasi domanda risarcitoria.

La pronuncia è stata appellata dalla società Savastano Elettrostrade s.n.c.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così provvede: . respinge l’appello principale della Savastano Elettrostrade s.n.c.; dichiara improcedibile dell’appello condizionato del Comune di Nocera Inferiore. Condanna l’appellante principale al pagamento, nei confronti del Comune di Nocera Inferiore, delle spese relative al presente giudizio, che si liquidano in €. 3.000,00 (tremila), oltre accessori, se per legge dovuti.