Il Consiglio di Stato si pronuncia sui ricorsi congiunti di Angelini e B. Braun Milano
Pubblicato il: 5/15/2023
Nel contenzioso, la società Angelini S.p.A. è affiancata dall'avvocato Luca Raffaello Perfetti; la Società Regionale per la Sanità è difesa dall'avvocato Fabio Aprea; B.Braun Milano è assistita dagli avvocati Andrea Manzi e Jacopo Emilio Paolo Recla; la società Nuova Farmec S.r.l. è rappresentata dagli avvocati Sergio Coccia e Francesco Rossi.
Il Consiglio di Stato si pronuncia sui ricorsi n. 9729 del 2022, proposto dalla società Angelini S.p.a. e n. 9804 del 2022, proposto dalla società B. Braun Milano S.p.a., entrambi per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (sezione Prima) n. 6473/2022.
Oggetto del contenzioso è l'esito della gara indetta dalla Centrale di committenza So.Re.Sa. per l’affidamento del lotto n. 10 della fornitura di antisettici e disinfettanti occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Campania. La gara, suddivisa in 53 lotti, è stata impostata su una combinazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo con una puntuale predefinizione delle "caratteristiche essenziali" e delle "specifiche tecniche" dei prodotti e delle attività oggetto di fornitura.
Con determinazione n. 158 del 28 dicembre 2021, So.Re.Sa. ha aggiudicato il lotto n. 10 a B. Braun Milano S.p.a., classificatasi al primo posto della graduatoria innanzi a Nuova Farmec S.r.l. (seconda) e Angelini S.p.a. (terza).
Ottenuta l’ostensione di una parte degli atti di gara, Angelini ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione, sostenendo che i prodotti presentati dalle due controinteressate si discosterebbero dalle specifiche tecniche riportate nell’Allegato A5 del capitolato, in quanto sarebbero entrambi carenti del “contenitore a chiusura ermetica con valvola anticontaminante”.
Con ricorso incidentale integrato da successivi motivi aggiunti, Braun ha a sua volta impugnato l’atto di ammissione alla gara di Angelini, censurando, dell’offerta avversaria, sia il formato e l’etichetta della confezione (asseritamente difformi dal modello richiesto dalla legge di gara), sia l’insufficiente percentuale di alcool presente nel liquido disinfettante, sia, infine, la sua capacità virucida e la quantità (inferiore a quella richiesta) di dispensatori offerti.
Con la sentenza qui appellata n. 6473 del 2022, il T.A.R. Napoli ha accolto il ricorso di Angelini, limitatamente alle censure formulate avverso l’ammissione di Braun ed ai motivi aggiunti al ricorso incidentale di Braun, respingendo invece i rilievi concernenti Nuova Farmec.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli (rr.gg. nn. 9729 e 9804 del 2022): li riunisce ai sensi dell’art. 96 c.p.a.; accoglie l’appello proposto da B. Braun Milano S.p.a. (n. 9804 del 2022) limitatamente al primo motivo, dichiarando improcedibili i rimanenti motivi; in parte respinge e in parte dichiara improcedibile l’appello proposto da Angelini S.p.a. (n. 9729 del 2022); per l’effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado proposto da Angelini S.p.a. e improcedibile il ricorso incidentale proposto da Braun S.p.a.; compensa le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.