Respinto il reclamo della US Lecce e confermate le tre giornate di squalifica
Pubblicato il: 5/16/2023
Nel contenzioso, la società US Lecce S.p.A. è affiancata dall'avvocato Domenico Zinnari.
La società U.S. Lecce S.p.A. ed il calciatore, Sig. Pascalau Razvan Bogdan, hanno proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al suddetto calciatore dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (cfr. Com. Uff. n. 190 del 18.04.2023), in relazione alla gara del Campionato Primavera 1 Tim – Trofeo Giacinto Facchetti, Lecce/Roma del 15.04.2023.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara per avere, al 43° del secondo tempo, rivolto espressione gravemente ingiuriosa al Direttore di gara.
I reclamanti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto la riduzione della sanzione inflitta, a due giornate di squalifica. La società U.S. Lecce S.p.A. ed il calciatore ritengono la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente afflittiva, pur non contestando l’espressione richiamata dal Direttore di Gara nel suo referto. Secondo la tesi difensiva, la condotta del calciatore, deprecabile e stigmatizzabile sul piano giuridico sportivo, non merita un trattamento punitivo così afflittivo da legittimare un aggravamento del trattamento sanzionatorio previsto, quale minimo edittale, dall’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.. A conforto della propria linea difensiva le parti reclamanti richiamano alcune decisioni di questo organo giudicante.
La Corte, preliminarmente, evidenzia che i rapporti degli ufficiali di gara, ex art. 61, comma 1, C.G.S., costituiscono “piena prova” circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione delle gare.
La Corte non ritiene vi siano i presupposti per l’applicazione di circostanze attenuanti. L’appello proposto dalla società U.S. Lecce S.p.A. e dal calciatore, Sig. Pascalau Razvan Bogdan, viene pertanto respinto.