Respinto il reclamo di Aracri, condotta violenta e non attenuabile
Pubblicato il: 5/16/2023
Nel procedimento, il Sig. Achille Aracri è affiancato dall'avvocato Priscilla Palombi.
Il calciatore Aracri Achille della società U.S. Angri 1927 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara, inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale - Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 127 del 18 aprile 2023, in relazione alla gara U.S. Angri 1927/Atletico Uri del 16/04/2023 Campionato Nazionale di Serie D - Girone G.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "per avere, a gioco in svolgimento, ma senza alcuna possibilità di contendere il pallone, colpito un calciatore avversario con una testata".
Il calciatore reclamante ha prospettato una diversa qualificazione dei fatti, concretizzanti una condotta non violenta. In sostanza, il reclamante non avrebbe colpito con una testata il calciatore avversario e non avrebbe posto in essere alcuna condotta violenta; ci sarebbe stato, in realtà, soltanto un battibecco energico, originato dagli atteggiamenti di continua provocazione tenuti dal giocatore della squadra avversaria Melis.
In via preliminare, si deve puntualizzare che il calciatore opera una ricostruzione dei fatti oggetto della squalifica diversa e meno grave, senza negare l'esistenza degli stessi. Nel merito, il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco.
Da detta ricostruzione dei fatti operata negli atti ufficiali di gara, appare fondata la qualificazione da parte del Giudice Sportivo della condotta esaminata come atto violento ex art. 38 del C.G.S., anche in considerazione della mancanza di ogni possibilità di contendere il pallone di gioco e, quindi, dell’assenza di una azione dinamica di contesa agonistica.
Alla luce di ciò, la Corte respinge il reclamo.