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Accolto il ricorso di Carso Caffè in Consiglio di Stato


Pubblicato il: 5/17/2023

Nel contenzioso, Carso Caffè S.r.l. è affiancato dall'avvocato Andrea Scafa; Roma Capitale è difesa dall'avvocato Sergio Siracusa.

Il presente giudizio involge lo scrutinio di legittimità dei seguenti atti: il provvedimento protocollo n. RI/2987 del 2-8 febbraio 2016, con il quale è stato espresso, ai sensi dell’art. 16 delle n.t.a. del piano regolatore generale, parere negativo all’installazione di una canna fumaria a servizio dell’unità immobiliare sita in Roma, viale Carso, 29, 31, 33; la nota della Soprintendenza capitolina ai beni culturali, prot. 22436 del 23 agosto 2016, che ribadisce il parere negativo.

In data 22 dicembre 2015, la società Carso presentava alla Soprintendenza capitolina ai beni culturali documentata istanza, accompagnata da due proposte di soluzioni alternative, per il rilascio del parere preventivo, ai sensi dell'art. 16 delle n.t.a. del piano regolatore di Roma Capitale, ai fini della successiva presentazione della s.c.i.a. per l'installazione di una canna fumaria sulla facciata del cortile interno a servizio dell'immobile a destinazione commerciale.

La Soprintendenza, in data 2-8 febbraio 2016, con atto n. RI/2987, emetteva senza preavviso il parere negativo all'installazione della canna fumaria.

Avverso il diniego, la società Carso Caffè s.r.l. proponeva ricorso (n.r.g. 5331 del 2016) innanzi al T.a.r. per il Lazio deducendo tre motivi di gravame. La Soprintendenza capitolina, con atto prot. 22436 del 23 agosto 2016, ribadiva il parere negativo all’installazione della canna fumaria.

La ricorrente affidava il gravame a due motivi: violazione del principio tempus regit actum (la circolare sarebbe inapplicabile nel caso di specie); violazione dell’art. 16 delle nta del prg e della normativa G2 (“Guida per la qualità degli interventi”) – violazione del capitolo 6.2.D. (“Interferenza degli impianti con le facciate degli edifici”) – eccesso di potere sotto vari profili sintomatici.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

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