Rigettato l'appello di Ambiente e Sviluppo in materia di tassazione sui rifiuti
Pubblicato il: 5/17/2023
Nel contenzioso, la società Ambiente e Sviluppo a r.l. è affiancata dagli avvocati Angelo Clarizia, Marcello Marcuccio e Federico Massa; ATR Puglia è assistita dagli avvocati Francesco Cantobelli, Marco Lancieri e Luca Vergine.
La società Ambiente e Sviluppo ha avanzato appello per la riforma della sentenza del TAR Puglia n. 1573/2018.
La sentenza ha respinto il ricorso della società consortile Ambiente e Sviluppo avverso la delibera dell’ATO di Lecce (associazione senza personalità giuridica che, all’epoca, riuniva i Comuni della Provincia) n. 3 del 25 marzo 2014, con la quale era stata approvata la tariffa per il 2014 (€ 51,56 a tonnellata) per il conferimento dei rifiuti nell’impianto di biostabilizzazione e selezione con annessa discarica di servizio/soccorso gestito in concessione dalla società ricorrente, ubicato in Comune di Cavallino.
Il progetto dell’impianto (i cui costi di realizzazione erano interamente coperti con finanziamento UE) era stato approvato con decreto commissariale del 26 novembre 2005 quale forma di “completamento e adeguamento dell’impianto pubblico di trattamento di base dei rifiuti urbani del bacino LE1”, del quale era stata sino ad allora realizzata la sola “linea di selezione” con annessa discarica controllata.
Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha negato la perdurante vincolatività delle determinazioni assunte in punto di misura della tariffa con il verbale di intesa del 1 luglio 2006, in quanto l’efficacia dell’impegno assunto in tale verbale non sarebbe estendibile oltre la durata della convenzione accessiva alla concessione di costruzione e gestione, stipulata in data 17 maggio 1999 ed avente termine dopo dieci anni dall’entrata in esercizio dell’impianto per il trattamento dei RSU indifferenziati, ossia in data 30 novembre 2010.
Il Collegio ha sostenuto che la determinazione tariffaria impugnata sia “scevra da profili di irragionevolezza e illogicità”, in quanto fondata su apposita relazione tecnica, di converso, la ricorrente non avrebbe “espresso sufficienti ed analitiche contestazioni atte ad evidenziare l’erroneità dei calcoli effettuati dall’Amministrazione”.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.