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Respinti gli appelli avanzati da alcune imprese edili contro il Comune di Montechiarugolo


Pubblicato il: 5/18/2023

Nel contenzioso, le società Impresa Ghiretti s.r.l., Edil Montanari s.r.l., Impresa Ing. Marchesini s.r.l., La Betulla società cooperativa e Quartaroli Costruzioni s.r.l. sono affiancate dall'avvocato Alberto Bertoi; il Comune di Montechiarugolo è difeso dagli avvocati Giorgio Pagliari e Matteo Sollini; Ireti e Iren S.p.A. sono affiancate dall'avvocato Giancarlo Cantelli.

Il Consiglio di Stato si pronuncia sul ricorso avanzato da alcune ditte edili nei confronti del Comune di Montechiarugolo e delle società Ireti e Iren S.p.A.

Con il primo motivo del ricorso di primo grado r.g.n. 72/2019 sono sollevate quattro censure.

L’esecuzione del primo stralcio delle opere/infrastrutture di carattere generale a servizio dell’intero sistema dei comparti C5 sarebbe stata affidata in via diretta (senza gara) ad AMPS Multiutility, in assenza di confronto concorrenziale tra imprese, il che, al di là di configurare violazione delle regole di evidenza pubblica nell’affidamento di appalti di tale importo, avrebbe impedito il conseguimento di un probabile ribasso sull’importo lavori quantificato in sede progettuale e di cui sopra, con conseguente maggior spesa, e relativo danno ingiusto, a carico delle ricorrenti.

Le opere affidate e realizzate a Ireti s.p.a. per l’esecuzione del primo stralcio delle opere ed infrastrutture di carattere generale a servizio dell’intero sistema dei comparti C5 sarebbero difformi rispetto a quanto previsto dai progetti approvati dal Comune, a loro volta richiamati dalle Convenzioni urbanistiche del 14 ottobre 2005, dell’8 novembre 2006 e del 9 ottobre 2009, progetti sulla base dei quali gli attuatori si sarebbero determinati a sottoscrivere tali Convenzioni e/o ad acquisire aree comprese nei comparti C5, nonché quindi impegnati a concorrere alle relative spese.

Le fatture emesse da IREN Emilia s.p.a. (ora IRETI s.p.a.) nel maggio 2013 nei confronti delle attuali ricorrenti non troverebbero rispondenza in una contabilità dei lavori redatta in modo puntuale, attendibile e verificabile, oltre a risultare errate quanto agli importi addebitati, pro quota, a ciascun attuatore, essendo state redatte con un criterio di suddivisione “indecifrabile” e che non parrebbe conforme al parametro previsto nelle Convenzioni sopra richiamate.

La difformità delle opere deriverebbe anche da una perizia di variante che, secondo quanto riferito nella Relazione 15 gennaio 2015 del Collaudatore, sarebbe stata consegnata al Comune il 13 agosto 2014 ed approvata da quest’ultimo con determinazione n. 593 del 30 agosto 2014 (e quindi posteriore, a distanza di oltre un anno, rispetto all’emissione delle fatture di Iren Emilia s.p.a.), perizia di variante che sarebbe rimasta ignota agli attuatori

Le censure sono in parte inammissibili e in parte fondate.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando: respinge gli appelli riuniti rr.gg.nn. 5151/2022 e 5198/2002; respinge l’appello incidentale proposto nei giudizi rr.gg.nn. 5151/2022 e 5198/2002; compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio, rimanendo a carico degli appellanti principali il relativo contributo unificato.