Rigettato l'appello di Studio Qualità Immobiliare
Pubblicato il: 5/18/2023
Nel contenzioso, Studio Qualità Immobiliare s.r.l. è affiancato dall'avvocato Domenico Lavermicocca; il Comune di Imola è assistito dall'avvocato Silva Gotti.
La società Studio Qualità Immobiliare ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Emilia Romagna n. 00904/2018.
La società Studio Qualità Immobiliare proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. per l’Emilia Romagna, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza n. 874 del 2017 del Comune di Imola, avente ad oggetto ‘Segnalazione certificata inizio attività per l’esecuzione opere asseverabili ai sensi della L.R. n. 15/2013, presentata in data 19.10.2017 al prot.gen. n. 41395 (A2017 n. 553), divieto prosecuzione attività e ordine di ripristino’, nonché gli ‘artt. 14.1.4 e art. 4.5.2 del Tomo III del RUE, se interpretati nel senso di ritenere la qualifica ivi prevista di ‘edificio esistente’ contrastante con il diritto di eseguire i lavori di cui alla S.C.I.A. in variante in data 19.10.2017, prot.gen. n. 41395 (A2017 n. 553).
Il Comune di Imola, con il provvedimento impugnato, inibiva la prosecuzione dei lavori e ordinava il ripristino, ritenendo che il fabbricato attuale, realizzato con C.E. n.225/1999, non era qualificabile come ‘edificio promiscuo esistente’ alla data del 29.4.1999, ex art. 14.1.4 del RUE, ai sensi del quale ‘sono infatti considerati come edifici esistenti solo quelli già presenti alla data di adozione del PRG previgente’ (cioè al 29.4.1999).
Con comunicazione del 19.12.2017, la società ricorrente formulava richiesta di annullamento dell’ordinanza, che veniva respinta dall’Amministrazione comunale; pertanto, agiva proponendo ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, denunciando: i) violazione di legge ed eccesso di potere per carenza del presupposto di fatto, poiché risultavano riconducibili alla nozione di “edifici esistenti” alla data di adozione del P.R.G. (24.04.1999), di cui all’art. 14.1.4 del R.U.E. anche i manufatti assentiti entro tale data, ma completati con diversa consistenza in epoca successiva, nel rispetto del titolo edilizio; ii) violazione di legge ed eccesso di potere per mancata applicazione di altre norme speciali del R.U.E., di cui agli artt. 4.2.1 e 4.5.2 co. 3, che disciplinavano il regime della tipologia edilizia di “edificio promiscuo” in riferimento alla data di adozione del R.U.E (27.03.2014); iii) violazione di legge ed eccesso di potere, poiché l’inibitoria comunale interessava l’intero intervento di ristrutturazione edilizia, ricomprendendo anche le opere interne al fabbricato originario e non soltanto il mutamento di destinazione delle quattro unità abitative in ampliamento.
Con sentenza n. 904 del 2018, il T.A.R. per l’Emilia Romagna respingeva il ricorso, ritenendo che per “edificio esistente” ai sensi della normativa richiamata doveva intendersi quello concretamente esistente, alla data del 29.04.1999, nella concreta consistenza di allora, sicchè erano infondate le censure relative alla mancata applicazione degli artt. 4.2.1 e 4.5.2 co. 3 del R.U.E., in quanto non rilevanti ai fini della corretta applicazione dell’art. 14.1.4 del R.U.E., relativo alla nozione di esistenza degli edifici per i quali erano ammessi interventi in deroga in zona agricola. Secondo il Collegio di prima istanza, inoltre, la regolarizzazione dell’intervento per effetto dell’applicazione della normativa premiale sopra riportata non poteva che essere integrale, a maggior ragione tenuto conto dell’unitarietà del progetto presentato in sede di presentazione della S.C.I.A. in variante.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite a favore del Comune di Imola che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge se dovuti.