Improcedibili i ricorsi in materia di procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici
Pubblicato il: 5/18/2023
Nel contenzioso, la società Clinical Diagnostics Italy S.r.l. è affiancata dagli avvocati paolo Pettinelli, Barbara Del Duca e Francesco Acerboni; Bio-Rad Laboratories è assistita dagli avvocati Francesco Goisis, Miriam Allena e Andrea Cicala.
La società Ortho-Clinical Diagnostics Italy ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Campania n. 4908/2022.
Con sentenza 25 giugno 2019, n. 4363, questa Sezione ha accolto l’appello proposto da Ortho-Clinical Diagnostics Italy S.r.l. per la riforma della sentenza del Tar Campania – Napoli, Sezione I, 13 giugno 207, n. 3245, ed ha annullato, per difetto di un requisito essenziale del materiale sanitario offerto, l’aggiudicazione disposta dalla Società regionale per la Sanità S.p.a. in favore di Bio-Rad Laboratories S.r.l. del lotto 2 relativo alla gara d’appalto bandita dalla stessa Amministrazione e avente ad oggetto “Procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici e prodotti per medicina trasfusionale destinati ai servizi immunotrasfusionali (SIT) delle aziende sanitarie della Regione Campania”.
Con detta pronuncia, il Consiglio di Stato si è limitato ad annullare l’aggiudicazione, tenuto conto che “ai sensi dell’art. 122, comma 1 c.p.a., non va dichiarata l'inefficacia della convenzione nelle more stipulata tra So.Re.Sa. e Bio-Rad, perché Ortho-Clinical non ha espressamente richiesto il subentro nella stessa”.
Per l’annullamento, previa sospensiva, di detto provvedimento, Bio-Rad, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere nelle figure sintomatiche, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania - Napoli.
Quest'ultimo con ordinanza 16 dicembre 2020, n. 2408, ha rigettato la domanda cautelare, ritenendone l’esame precluso dalla non manifesta infondatezza dell’eccezione di carenza di giurisdizione, e sospeso il giudizio in attesa della definizione del regolamento preventivo di giurisdizione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione proposto dalla controinteressata ai sensi degli artt. 10 c.p.a. e 41 c.p.c.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione terza), definitivamente pronunciando sull’appello (n.r.g. 9237/2022) e sull’appello incidentale, li dichiara entrambi improcedibili. Compensa le spese di giudizio e condanna l’appellante in favore dell’appellata alla rifusione delle spese relative al regolamento preventivo di giurisdizione, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre accessori.