Respinto il ricorso di Hendal Security Management
Pubblicato il: 5/19/2023
Nel contenzioso, Hendal Security Management S.r.l. è affiancata dagli avvocati Roberto Gobbi e Dina Ghezzi; la società Cicli Integrati Impianti Primari S.p.A. era assistita dall'avvocato Francesco Lilli.
La società Hendal Security Management s.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Marche n. 253/2022.
Risulta dagli atti che, con lettera di invito del 26 luglio 2021, la società Cicli Integrati Impianti Primari – CIIP s.p.a., avviava una procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di vigilanza delle sedi e degli impianti aziendali siti nel territorio di Ascoli Piceno e Fermo, per un periodo di 48 mesi”, per l’importo di € 200.000,00 oltre IVA, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 d.lgs. n. 50 del 2016.
Entro la scadenza del termine di presentazione pervenivano tre offerte tra cui quella di Hendal Security Management s.r.l. e di Tresse s.r.l., la qual ultima si collocava prima in graduatoria all’esito dello scrutinio delle offerte, seguita da Hendal s.r.l.
Con nota prot. n. 16.090 del 24 settembre 2021 la stazione appaltante chiedeva alla prima graduata la comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara; quindi, a seguito della positiva verifica dei requisiti di legge, giusta determina n. 157 del 12 ottobre 2021 veniva disposta l’aggiudicazione del servizio a Tresse s.r.l.
Il successivo 19 novembre 2021 veniva stipulato il contratto di appalto ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 d.lgs. 50/16, come previsto dalla Lettera d’invito, per l’importo complessivo di euro 125.400. Con ricorso al Tribunale amministrativo delle Marche, Hendal s.r.l. impugnava l’aggiudicazione e gli atti ad essa presupposti.
Con sentenza 26 aprile 2022, n. 253, il giudice adito respingeva il gravame, sul presupposto che la società aggiudicataria effettivamente possedesse i requisiti tecnico-professionali per poter prendere parte alla gara.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento, in favore di CIIP - Cicli Integrati Impianti Primari s.p.a., delle spese di lite del grado di giudizio, che complessivamente liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre Iva e Cpa se dovute.