Inammissibile il ricorso di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Pubblicato il: 5/19/2023
Nel procedimento, RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è affiancata dall'avvocato Paolo Carbone; Acciona Construcciòn S.A. è assistita dagli avvocati Giuseppe Giuffrè e Luigi Strano.
RFI ha avanzato ricorso per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 05531/2021.
Con la sentenza n. 5531 del 26 luglio 2021, indicata in epigrafe, questa Sezione ha accolto l’appello proposto dalla società Acciona Construccion Sa, in proprio e quale capogruppo mandataria dell’associazione temporanea costituita con le imprese Ghella S.p.a. e Salini Impregilo S.p.a., nei confronti della Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.a. contro la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 8211 dell’11 luglio 2017, resa tra le parti.
La società Acciona aveva impugnato con due distinti ricorsi i dinieghi opposti da RFI alle richieste di compensazione per maggiori oneri dovuti in considerazione dei rincari delle materie prime registratisi nel corso dell’appalto dei lavori del nodo ferroviario 4 di Bologna, nell’ambito della linea ad alta velocità Milano – Napoli.
La sentenza di primo grado, riuniti i ricorsi, li aveva in parte dichiarati irricevibili e per il resto (con riferimento alla sola nota RFI del 16 giugno 2009, poiché rispetto a tale nota il ricorso del 2009 risultava tempestivamente notificato) infondati.
La decisione di primo grado è stata appellata per i motivi così riassunti nella sentenza di appello: erroneità della dichiarazione di parziale irricevibilità dei ricorsi; erroneità della dichiarazione di non applicabilità dell’art. 26 della legge n.109 del 1994 al contratto oggetto del giudizio; erroneità dell’asserito difetto di prova delle quantità dei materiali oggetto di compensazione; erroneità dell’asserito difetto di prova dei maggiori costi sostenuti.
Accolto l’appello e, per l’effetto, accolti i ricorsi introduttivi di Acciona secondo quanto specificato in motivazione, la società appellata RFI è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in favore della società appellante, nell’importo complessivo di € 6.000,00, oltre oneri di legge.
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4 c.p.c., sulla base di due motivi per la fase rescindente.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sulla revocazione, come in epigrafe proposta, la dichiara inammissibile.