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Respinto il reclamo della Fiorentina e confermate le sanzioni


Pubblicato il: 5/22/2023

Nel contenzioso, la società ACF Fiorentina è assistita dall'avvocato Alessandra Fancello.

La società A.C.F. Fiorentina S.r.l. proponeva reclamo avverso la sanzione inflitta al calciatore Tommaso Martinelli dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (cfr. Com. Uff. n. 197 del 27.04.2023), in relazione alla gara del Primavera TIM Cup, Roma-Fiorentina, del 25.04.2023. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo squalificava, infatti, il calciatore Tommaso Martinelli, sino al 15 maggio 2023.

Il Giudice Sportivo così motivava il provvedimento: per avere, al termine della gara, in reazione ad un pugno subito, colpito con un violento pugno la spalla di un calciatore avversario.

La reclamante, con il ricorso introduttivo, chiedeva: in via d’urgenza, la sospensione del provvedimento; in via principale, l’annullamento della sanzione; in via subordinata, la commutazione della sanzione stessa a 2 (due) giornate effettive di squalifica ovvero, in ogni caso, la riduzione proporzionale della squalifica a tempo.

A sostegno della propria domanda, la reclamante sosteneva, in via principale, che il calciatore sanzionato non avesse posto in essere la condotta contestata e depositava a supporto una serie di dichiarazioni scritte rilasciate in tal senso da tesserati della medesima A.F.C. Fiorentina, e, in via subordinata, che, ad ogni buon conto, la condotta sanzionata sarebbe stata una reazione ad una provocazione di un avversario, con la conseguenza che il Giudice Sportivo avrebbe dovuto considerare la scriminante e comunque applicare l’attenuante di cui all’art.13 let. “a” C.G.S..

La Corte, sulla base del principio espresso dall’art. 61, 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, non può che ritenere irrilevanti, ai fini probatori, le dichiarazioni scritte poste dalla reclamante a supporto del ricorso in esame.

Nel caso in esame, sulla base di quanto precede, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare, pertanto, congrua. Alla luce di ciò, la Corte respinge il reclamo.