Accolto il deferimento dell'ACR Siena 1904 inibizione e penalizzazione in classifica
Pubblicato il: 5/22/2023
Nel contenzioso, la società ACR Siena 1904 e il Sig. Emiliano Montanari sono affiancate dall'avvocato Paolo Rodella.
Con atto del 27 aprile 2023, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: il sig. Emiliano Montanari, Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore della società ACR Siena 1904 Spa, dall'11 luglio 2022 e la società ACR Siena 1904 Spa, per rispondere di alcune violazioni poste in essere nella stagione 2022-2023, relativamente ad omissioni ed incongruità in materia di versamento di ritenute Irpef.
L’indagine nasceva dalla segnalazione effettuata dalla Co.Vi.So.C. alla Procura Federale. In particolare, con nota del 31 marzo 2023, la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura Federale che, all’esito delle verifiche eseguite, era emerso che la società ACR Siena 1904 Spa, entro il termine del 16 marzo 2023, non aveva provveduto a fornire evidenza documentale circa l’effettiva esecuzione del versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023. La Co.Vi.So.C. evidenziava, altresì, il permanere, alla data del 16 marzo 2023, del mancato versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo ottobre 2021 - agosto 2022, come già segnalato con nota del 27 febbraio 2023 prot. n. 366/2023.
Nel costituirsi in giudizio, i deferiti hanno eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’atto di deferimento. Secondo i deferiti, difatti, la circostanza che la Procura Federale avesse, nel corso delle indagini, sostituito, annullandolo, l’avviso di conclusione delle indagini notificato il 7 aprile 2023 con un nuovo avviso di conclusione delle indagini, notificato il 18 aprile 2023, avrebbe leso il loro diritto di difesa. Ciò anche in considerazione del fatto che nel secondo avviso sarebbero state dedotte incolpazioni diverse, anche sotto il profilo delle conseguenze sanzionatorie, da quelle indicate nel primo avviso. L’inammissibilità dell’atto di deferimento deriverebbe, inoltre, dal fatto che la Procura avrebbe acquisito, riportandola nel secondo avviso di conclusione delle indagini, una nuova segnalazione della Co.Vi.So.C. intervenuta dopo la comunicazione di conclusione delle indagini.
Il Tribunale, ritenendo infondata l'eccezione, accoglie il deferimento e definitivamente pronunciando: dichiara inammissibile l’atto di intervento della Lega Italiana calcio professionistico; accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni: per il sig. Emiliano Montanari, mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) di inibizione; per la società ACR Siena 1904 Spa, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, ed euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.