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Respinta la domanda di opposizione di Prix Quality S.p.A.


Pubblicato il: 5/22/2023

Il Sig. Davide Pedrolli è affiancato dall'avvocato Stefano Pajola dello Studio Eureka IP Consulting.

In data 17/04/2020, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 049 714 (marchio figurativo), vale a dire contro una parte dei prodotti in Classe 29. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano No 652 615 (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

Nel caso che ci occupa, i prodotti sono risultati essere identici ovvero perlomeno simili. Questi, si rivolgono al pubblico generale che presterà un livello di attenzione medio.

La distintività del marchio anteriore è oltremodo ridotta. Sul punto, la Corte ha confermato che, nel caso di un marchio anteriore con un carattere distintivo debole, il grado di somiglianza tra i segni deve essere elevato per giustificare un rischio di confusione, altrimenti ciò comporterebbe il rischio di concedere una protezione eccessiva a tale marchio anteriore e al suo titolare.

nfatti, l’elemento “DOLOMITI” del marchio anteriore detiene una distintività oltremodo ridotta. Inoltre, tale componente, condivide solo alcune delle lettere con l’elemento “DOLOM ITA” della domanda contestata. Ulteriormente, come esplicato poco sopra, la dicitura “DOLOM ITA”, seppur non pienamente distintiva, presenta una struttura diversa e più fantasiosa rispetto all’elemento “DOLOMITI” del marchio anteriore.

La Divisione d'Opposizione non ritiene plausibile che il consumatore di riferimento, considerato ragionevolmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa credere che i prodotti in questione, seppur identici o perlomeno simili, provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Considerato quanto precede, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

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