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Improcedibile il deferimento ai danni dell'arbitro Serra


Pubblicato il: 5/22/2023

Nel procedimento, il Sig. Marco Serra è assistito dall'avvocato Gabriele Bordoni.

Con atto del 26 aprile 2023, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, il sig. Marco Serra, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli AIA con la qualifica di arbitro effettivo, per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 42, comma 1 e 3, lett. a) e c), del vigente Regolamento AIA così come integrato quest’ultimo anche dagli artt. 3, comma 2, 4 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA per aver durante la gara Cremonese vs Roma, mantenuto un comportamento irrispettoso e offensivo al minuto 2° del secondo tempo di gioco all’indirizzo del tecnico della società ospite (AS Roma) sig. Josè Mario Dos Santos Mourinho.

La Corte evidenzia come, poiché secondo l’art. 44, co. 6, GSS tutti i termini previsti dal Codice sono perentori, salvo che non sia diversamente indicato, mette conto evidenziare come nel tempo necessario alla pronuncia del provvedimento di non adesione all’intendimento di archiviazione, il procedimento non possa ritenersi sospeso, in quanto le ipotesi di sospensione cui il CGS - FIGC rinvia all’art. 110, co. 5, sono esclusivamente quelle previste dal Codice CONI e, dunque, quelle indicate dall’art. 38, co. 5, lett. a), b), c), e d), CGS - CONI che non comprendono la fattispecie testé vista, peraltro non suscettibile di sua inclusione nemmeno in via analogica, dal momento che detta norma, in quanto di stretta interpretazione, non è suscettibile di estensione analogica (Cfr. CFA sezione I, n. 21- 2020/2021).

In ragione di quanto precede, considerato che il termine di sette giorni concesso all’indagato con nota del 9 marzo 2023 è scaduto il 16 marzo 2023, l’atto di deferimento sarebbe dovuto intervenire entro i trenta giorni successivi, vale a dire entro il 15 aprile 2023, di talché, essendo invece intervenuto il 26 aprile 2023, a termine già scaduto, l’eccezione formulata dalla difesa dell’incolpato va accolta e deve dichiararsi l’improcedibilità del deferimento.

La natura assorbente del rilievo di improcedibilità esime il Collegio dall’esame del merito.

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