Rigettato il ricorso del MIT circa l'annullamento del decreto di aggiornamento dei diritti aeroportuali
Pubblicato il: 5/22/2023
Nel contenzioso, Deutsche Lufthansa A.G. - Linee Germaniche è affiancata dall'avvocato Giulio Pojaghi Bettoni.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 12581/2018.
Con la sentenza il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto i ricorsi proposti dalla Toscana Aeroporti S.p.a. (già Aeroporto di Firenze – A.d.F. S.p.a.) per l’annullamento sia del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 agosto 2008, con il quale era stato disposto l’aggiornamento dei diritti aeroportuali per l’anno 2008 sulla base del tasso di inflazione programmata pari all’1,7%, sia dei successivi decreti ministeriali di aggiornamento dei diritti aeroportuali relativi agli anni 2009, 2010 e 2011.
La Toscana Aeroporti è concessionaria della gestione dell’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze – Peretola e, a fronte dei servizi espletati e dell’utilizzo delle infrastrutture aeroportuali, percepisce corrispettivi, di natura contrattuale, costituiti dai diritti aeroportuali versati dai diversi utenti. L’ammontare di tali diritti non è liberamente stabilito dalle società di gestione aeroportuale ma è determinato con decreti ministeriali sulla base dei criteri indicati dalla legge.
Con i ricorsi in primo grado, la società concessionaria censurava i provvedimenti impugnati in quanto l’adeguamento dei diritti aeroportuali, oltre che essere intervenuto tardivamente, sarebbe stato determinato in misura inferiore a quella dovuta a norma di legge, nonché in violazione delle norme sul giusto procedimento. In particolare la società denunciava come, per effetto dei decreti ministeriali impugnati, ha incassato diritti aeroportuali in misura inferiore a quella dovuta.
I ricorsi sono stati accolti in relazione alle censure, ritenute assorbenti, sollevate con il primo motivo, nella considerazione che i decreti ministeriali, limitando l’adeguamento esclusivamente agli anni 2008-2011, avrebbero tradito la ratio legis sottesa all’art. 21-bis del decreto legge n. 248 del 2007 cit., ossia quella di garantire al gestore aeroportuale il recupero di quanto negli anni precedenti non era stato introitato a causa del mancato adeguamento dei diritti aeroportuali all’inflazione programmata.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’ENAC hanno proposto appello chiedendo la riforma della sentenza.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.