Rigettato il ricorso in materia di costo evitato di combustibile
Pubblicato il: 5/22/2023
Nel contenzioso, Linea Green S.p.A. è affiancata dagli avvocati Mario Bucello, Giovanni Battista Conte e Maria Simonetta Mollica Straneo.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, Csea e Arera hanno avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 153/2021.
Con ricorso del 2013 la società Linea Energia s.p.a. chiedeva al Tar per il Lazio l’annullamento del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2012, n. 280, recante le «Nuove modalità per la determinazione della componente del costo evitato di combustibile (CEC), di cui al provvedimento CIP 6/92, e determinazione del valore di conguaglio del CEC per il 2011»; di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ancorché non conosciuti.
La società Linea Energia s.p.a. è titolare, tra gli altri, di tre impianti per la produzione di energia elettrica da biogas da discarica, siti nel comune di Rovato (BS), nel comune di Provaglio d'Iseo (BS) e nel comune di Trenzano (BS), ammessi, quali impianti alimentati da fonte rinnovabile, al regime di incentivazione di cui all'art. 22 della legge n. 9 del 1991, al d.m. 25 settembre 1992 e al Provvedimento del Comitato Interministeriale prezzi 29 aprile 1992 n. 6 (CIP 6/92).
Nel giudizio di primo grado si costituivano il G.S.E., l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, quest’ultima unitamente al Ministero per lo Sviluppo Economico, contestando la fondatezza di tutti i motivi di gravame.
Con sentenza n. 153/2021 il Tar per il Lazio ha accolto solo in parte il ricorso annullando gli atti impugnati nella parte in cui prevedono, ai fini del calcolo del CEC, l’applicazione del “coefficiente k”, di cui alla delib. Aeeg n. 89 del 2010.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate.