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Pronuncia del CdS sul ricorso di Engie Servizi per l'affidamento dei servizi tecnologici in ambito sanitario


Pubblicato il: 5/22/2023

Nel contenzioso, Engie Servizi S.p.A. è affiancata dagli avvocati Luisa Torchia e Nicolle Purificati; l'Azienda Zero della Regione Veneto è difesa dall'avvocato Luigi Garofalo; il Consorzio Stabile CMF è assistito dagli avvocati Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, Giorgio Fraccastoro, Domenico Menorello, Stefano Baccolini ed Edward William Watson Cheyne; Carbotermo S.p.A. è affiancata dall'avvocato Paolo Sansone e Gemmo S.p.A. è assistito dagli avvocati Alessandro Moscatelli e Paolo Pettinelli.

Engie Servizi S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Veneto n. 1707/2022.

L’appellante Engie Servizi S.p.a. ha impugnato, unitamente agli atti presupposti e connessi, la delibera del Direttore Generale di Azienda Zero n. 240 del 6 aprile 2022 e le determinazioni in essa contenute, con cui la predetta Azienda ha definitivamente aggiudicato la gara d’appalto di cui appresso al Consorzio Stabile CMF.

In particolare, Azienda Zero ha indetto una procedura, ex art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, d’importo superiore alla soglia europea, finalizzata alla stipula di una convenzione quadro per “l’affidamento, in ambito regionale, del servizio di conduzione e gestione degli impianti tecnologici, elettrici e speciali delle Aziende Sanitarie aderenti, compresa la produzione e la fornitura del calore, la fornitura di energia elettrica, la fornitura di acqua, la realizzazione di interventi di manutenzione sugli impianti e sulle apparecchiature, così come previsto nel Capitolato Tecnico e nei diversi documenti di gara”, per un valore totale stimato, IVA esclusa, di € 1.509.890.997,00 da espletarsi in modalità telematica mediante ricorso alla piattaforma Sintel.

Engie ha lamentato, in primo grado, l’illegittimità degli atti impugnati. Si sono costituiti in giudizio, dapprima solo formalmente, il Consorzio stabile CMF, la società Gemmo S.p.a. e l’Azienda Zero. Il Consorzio controinteressato ha, quindi, depositato una memoria, sostenendo l’infondatezza di quanto dedotto in ricorso.

Con la sentenza n. 1707 del 2022 il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha respinto il ricorso e i successivi motivi aggiunti.

Avverso tale sentenza ha proposto appello Engie, deducendo 9 articolati motivi di censura, con i quali ha riproposto in chiave critica le censure articolate in primo grado (in via sia principale che subordinata), e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento degli atti impugnati in primo grado.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello: dichiara improcedibile il ricorso di primo grado proposto da Engie Servizi S.p.a.; per l’effetto annulla senza rinvio la sentenza impugnata; dichiara improcedibile l’appello incidentale di Azienda Zero. Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.