Sanzionata la Rende Calcio 1986, accolto il deferimento della procura federale
Pubblicato il: 5/23/2023
Nel contenzioso, la società SSD ARL Rende Calcio 1986 è affiancata dagli avvocati Gaetano Aita ed Eduardo Chiacchio.
Con atto depositato e notificato in data 13 aprile 2023, la Procura Federale deferiva al Tribunale le parti di seguito elencate.
Il sig. Fabio Coscarella, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD ARL Rende Calcio 1968, contestandogli: la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, per aver prodotto e depositato, nel procedimento instaurato davanti alla Commissione Accordi Economici della LND, documentazione attestante presunte convocazioni notificate al calciatore Dhamo Aleksandros in busta chiusa a mezzo raccomandate, risultate prive di efficacia in quanto contenenti due semplici fogli bianchi, al fine di eccepire, indebitamente, l’inadempimento all’accordo economico sottoscritto dal calciatore Dhamo Aleksandros e richiedere conseguentemente la risoluzione dell’accordo stesso.
La società SSD ARL Rende Calcio 1968 per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, delle condotte ascritte per i comportamenti posti in essere dal sig. Fabio Coscarella, Presidente e legale rappresentante della società all’epoca dei fatti, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
I deferiti si costituivano depositando memoria, in data 4 maggio, con la quale il loro difensore, rilevato che la società Rende Calcio, a seguito di retrocessione, militerebbe nella presente stagione sportiva nel campionato regionale di Eccellenza, eccepiva, ai sensi dell’art. 92 comma 1 CGS, il difetto di competenza del Tribunale Federale Nazionale. Nel merito, rilevato il presunto difetto di genuinità del video depositato dal calciatore Dhamo e giudicati, per il resto, inverosimili le tesi e la ricostruzione dei fatti effettuata dallo stesso giocatore, chiedeva, comunque, il proscioglimento dei deferiti per insussistenza del fatto.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: per il sig. Fabio Coscarella, mesi 9 (nove) di inibizione; per la società SSD ARL Rende Calcio 1968, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.