Accolto parzialmente il ricorso per la realizzazione del Polo Ambientale Integrato di Parma
Pubblicato il: 5/23/2023
Nel contenzioso, la società Iren Ambiente S.p.A. è affiancata dagli avvocati Daniela Anselmi, Giancarlo Cantelli e Francesca Giuffrè; il Comune di Parma è assistito dall'avvocato Federico Gualandi.
La società Iren Ambiente S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Emilia Romagna n. 134/2016.
Iren aveva adito il T.a.r. per l’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, per chiedere l’annullamento del provvedimento prot. gen. n. 179578 del 2 ottobre 2013 con il quale il Comune di Parma le ha ingiunto il pagamento della somma di € 1.054.275,50 a titolo di contributo di costruzione per la realizzazione del PAIP - Polo Ambientale Integrato di Parma, sotto espressa comminatoria di riscossione coattiva in caso di omesso versamento.
Il progetto del PAIP ha previsto la realizzazione di: un termovalorizzatore cogenerativo; un edificio multifunzionale per la selezione e trattamento dei rifiuti da inviare o smaltire all’esterno dell’impianto; un impianto di stoccaggio di rifiuti speciali; una centrale termica integrativa di produzione calore.
Con gli atti impugnati il Comune di Parma ha chiesto, in sintesi, alla società Iren il pagamento di euro 534.120,82 a titolo di contributo di costruzione per la realizzazione, in Parma, del predetto Polo Ambientale Integrato (P.A.I.) e la somma di euro 1.682.323,00 a titolo di monetizzazione di standard.
Il T.a.r. con sentenza 18 aprile 2016, n. 134 ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti dichiarando, al contempo, l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione, del motivo riferito alla violazione dei termini relativi alla procedura di riscossione e di quello relativo alla pretesa carenza di legittimazione di Parma Gestione Entrate s.p.A. a procedere alla riscossione.
La predetta sentenza è stata impugnata da Iren Ambiente S.p.a. per chiederne la integrale riforma in quanto errata in diritto.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte il ricorso di primo grado ed i motivi aggiunti con conseguente annullamento degli atti impugnati ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.