Respinto l'appello di Kyndryl in materia di appalto per i servizi di System Management per le Pubbliche Amministrazioni
Pubblicato il: 5/24/2023
Nel contenzioso, Kyndryl Italia S.p.A. è affiancata dall'avvocato Stefano Cassamagnaghi; Almaviva S.p.A. è assistita dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi.
La società Kyndryl Italia S.p.A., in proprio e nella qualità di mandataria del RTI, RTI Vodafone Italia s.p.a., RTI Consorzio Reply Public Sector, RTI Lutech s.p.a., RTI Insirio s.p.a., RTI Italware s.r.l., ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 12092/2022 per l'annullamento, previa sospensione, dell'aggiudicazione definitiva, non efficace, della “gara procedura aperta per la conclusione di due accordi quadro per la fornitura di servizi di System Management per le Pubbliche Amministrazioni – ID 2275”, in favore del costituendo RTI tra Almaviva – The Italian Innovation Company S.p.A. (mandataria), e Eurolink s.r.l., Leonardo s.p.a., Net Service s.p.a., S.M.I. Technologies and Consulting s.r.l., Telecom Italia s.p.a., nonché della relativa comunicazione in data 14 aprile 2022 ex art. 76 D. Lgs. 50/2016. Nonchè, nei limiti di interesse, di tutti gli atti e i verbali di gara, e relativa approvazione.
Nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere aggiudicataria dell'Accordo Quadro, e per la condanna della resistente al risarcimento del danno, in via preferenziale, in forma specifica, mediante l'aggiudicazione o subentro nel contratto (al quale la ricorrente si dichiara disponibile) – previa, ove occorra, declaratoria di inefficacia del contratto qualora medio tempore stipulato con l'aggiudicataria – e, in via subordinata, per equivalente.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. il 25/1/2023: per l’annullamento e la riforma della sentenza T.A.R. Lazio, 23 settembre 2022, n. 12092, nella parte in cui ha dichiarato improcedibile per difetto di interesse la domanda incidentale condizionata di annullamento.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale condizionato. Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite del grado liquidate in complessivi euro 3000,00 (tremila/00) a favore di ciascuna delle parti costituite.