Respinto l'appello di Ma.Li.Ma s.r.l. e validata l'ordinanza di sgombero dei locali
Pubblicato il: 5/24/2023
Nel procedimento, la società Ma.Li.Ma S.r.l. è affiancata dagli avvocati Nino Giordano Ruffini e Mario Midiri; il Comune di Parma e la Fondazione Teatro Regio di Parma sono assistiti dall'avvocato Penelope Vecli.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la Ma.Li.Ma. s.r.l. impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, l’ordinanza notificatale il 5 maggio 2021 con la quale il Comune di Parma le intimava lo sgombero dei locali ubicati all’interno del Teatro Regio di Parma e dell’Auditorium Paganini di Parma adibiti all’esercizio di attività di ristorazione di tipo Bar in quanto occupati sine titulo.
Il Comune di Parma, infatti, intendeva acquisire la disponibilità dei locali di sua proprietà, in quanto parti integranti del Teatro Regio e dell’Autoditorium Paganini appartenenti al suo patrimonio pubblico indisponibile e presso i quali la Ma.Li.Ma s.r.l. esercitava l’attività commerciale di ristorazione aperta al pubblico in virtù di una concessione di servizi, ormai scaduta, rilasciatale in data 5 giugno 2013, all’esito dell’esperimento di una procedura aperta all’uopo indetta, dalla Fondazione Teatro Regio, costituita e partecipata dal medesimo Comune di Parma ed alla quale il Comune stesso aveva concesso in comodato dal 30 dicembre 2002 sino al 31 dicembre 2033 l’utilizzo di entrambe le strutture adibite allo svolgimento di attività artistiche.
E poiché all’esito dell’interlocuzione intercorsa alla scadenza della concessione non si addiveniva ad una soluzione concordata in ordine al rilascio dei locali in questione, il Comune di Parma si determinava ad autonomamente agire, tutelando il suo diritto di proprietà mediante l’esercizio dei poteri di autotutela esecutiva di cui è titolare nella vantata qualità di proprietaria di beni pubblici appartenenti al suo patrimonio indisponibile.
Con ricorso notificato e depositato il 18 maggio 2021, la Ma.Li.Ma s.r.l. domandava l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti dell’ordinanza di sgombero notificatale e degli atti prodromici impugnati, lamentandone l’illegittimità.
Con sentenza n.226/2022 pubblicata il 25 luglio 2022 e non notificata da alcuna delle parti in causa, il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, Sez. I, rigettava il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle altre parti liquidate in € 1.000,00 per ciascuna.
Con appello notificato il 23 settembre 2022 e depositato il 17 ottobre 2022, la Ma.Li.Ma s.r.l. impugnava la predetta sentenza domandandone la riforma, previa sospensione cautelare degli effetti e concessione delle opportune misure cautelari, poiché il giudice di primo grado, ritenendo infondate le doglianze dedotte in ricorso.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.